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Data: 20/06/2023 07:00:00 - Autore: Alfonsina BiscardiI quesiti posti al Collegio di Coordinamento[Torna su]
Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023 (sotto allegata) ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione della normativa sul preavviso della segnalazione in SIC del nominativo di un debitore, persona fisica, non consumatore. In particolare, ha risposto ai seguenti quesiti:
Il primo quesito[Torna su]
Il Collegio di coordinamento ha preliminarmente precisato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 co. 3 TUB e dell'art. 5 co. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, la legittimità della segnalazione del nominativo del debitore consegue al rispetto del presupposto formale del preavviso, relativo alla prima segnalazione pregiudizievole. Il Collegio di coordinamento rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. ordinanze n. 14382/2021 e n. 39769/2021), l'obbligo del preavviso sarebbe richiesto per la legittimità della segnalazione del nominativo del debitore, solo con riferimento ad operazioni di credito al consumo. I Collegi territoriali ABF, invece, hanno assunto posizioni contrastanti. Il Collegio di coordinamento chiamato a dirimere la questione rileva che l'obbligo del preavviso di segnalazione nei SIC previsto dall'art. 4, co. 7 del codice deontologico 2004 (oggi art. 5 co. 6 del codice di condotta 2019) deve essere interpretato alla luce del diritto eurounitario di cui costituisce attuazione nell'ordinamento interno e deve trovare applicazione a favore di tutti gli "interessati", cioè di tutte le persone fisiche i cui dati personali siano oggetto del trattamento facoltativo rappresentato dalla segnalazione, inclusi i non consumatori. Pertanto, il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore, ma di imprenditore individuale o, comunque, di professionisti. Il secondo quesito[Torna su]
Con riferimento alla questione dell'efficacia sanante del preavviso tardivamente inviato al debitore, il Collegio di coordinamento ha stabilito che "La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate" Dott.ssa Alfonsina Biscardi Consulente per le attività degli studi legali a.biscardi@tesiindiritto.com www.tesiindiritto.com |
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