Data: 18/07/2023 07:00:00 - Autore: Redazione
Lavoratore in malattia e sanzioneNon si può licenziare il lavoratore che in malattia si reca allo stadio a vedere una partita (tanto più che il biglietto era stato acquistato in precedenza), poiché non si tratta di fatto che può aggravare lo stato patologico. Anzi, la durata di una partita si estendere per un arco temporale ben più breve rispetto alla giornata lavorativa e non richiede particolari sforzi. Inoltre, non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ove non oggetto di prescrizione medica e fuori dagli orari di reperibilità per la visita fiscale, si esplica "il diritto di libera circolazione assicurato a ogni cittadino che non sia destinatario di provvedimenti restrittivi promananti dall'autorità giudiziaria". Questo, per sommi capi, il contenuto della sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Arezzo del 7 marzo 2023 (sotto allegata) che ha rigettato l'opposizione della società datrice di lavoro avverso l'ordinanza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore e condannato la prima a reintegrarlo nel posto di lavoro con il riconoscimento di una indennità corrispondente a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita. La società si era difesa sostenendo che l'uomo era stato visto allo stadio, "in perfette condizioni fisiche, senza alcuna sofferenza apparente - piuttosto - allegro e camminare speditamente e con disinvoltura", per cui emergevano "legittimi e fondati sospetti sulla non genuinità della sua assenza per malattia e dalla certificazione medica fatta pervenire in azienda". Ma sulla scorta di quanto sopra affermato il tribunale conferma l'ordinanza opposta con contestuale applicazione alla fattispecie della tutela di cui all'art. 18, comma 4, della L. n. 300 del 1970, in quanto il licenziamento è del tutto illegittimo per insussistenza dell'addebito mosso.
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