Data: 27/06/2023 05:00:00 - Autore: Redazione

Reiscrizione all'albo a seguito di radiazione

"La valutazione della condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che la legge richiede per la re-iscrizione nell'albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all'esame dei comportamenti dell'avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione". Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 12/2023 (sotto allegata).
Il CNF è stato chiamato ad esprimersi sul ricorso di un professionista che, radiato dall'albo a seguito di procedimento disciplinare, ne chiedeva la reiscrizione allegando ordinanza di riabilitazione.
Il COA rigettava la domanda e l'avvocato adiva il CNF perché, ritenendo sussistenti i requisiti per la propria iscrizione all'albo, lamentava difetto di motivazione della decisione del COA, il quale non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi a supporto della propria istanza; in particolare a) del lasso di tempo trascorso dai fatti delittuosi; b) della riabilitazione intervenuta che ha dato conto anche del risarcimento effettuato alla vittime e del pagamento delle spese di giustizia; c) del comportamento irreprensibile tenuto dal ricorrente negli ultimi 13 anni.
Per il CNF tuttavia il ricorrente ha torto.
La valutazione dei requisiti necessari per la (re)iscrizione all'albo, resta un'attività di competenza dei Consigli territoriali, che sono chiamati a verificare la loro sussistenza afferma preliminarmente e, nel caso di specie, il COA ha approfonditamente scrutinate e valutate le deduzioni del ricorrente, ritenendo che la prova dei requisiti non fosse stata raggiunta, nonostante gli aspetti evidenziati dal richiedente.
Per cui, confermando il corretto operato del consiglio dell'Ordine e respingendo il ricorso, il CNF ricorda la propria giurisprudenza, secondo la quale "la riabilitazione, pur estinguendo le pene 7 accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense" (CNF 94/2020).
E ancora: "La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), che la legge richiede per la re-iscrizione nell'albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all'esame dei comportamenti dell'avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione" (CNF n. 17/2017).

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