Ok all'affido superesclusivo ad un genitore se l'altro non è idoneo. Questo quanto emerge dall'ordinanza della prima sezione civile della Cassazione n. 16205/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, una madre adiva il Tribunale di Torino ex art. 337-quinquies c.p.c. affinchè fossero modificate le condizioni di affidamento dei figli minori già stabilite dal medesimo tribunale con decreto che aveva previsto l'affido esclusivo cd. rafforzato dei minori al padre e la loro collocazione presso il medesimo.
Il tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, disponeva che la madre potesse vedere e tenere con sè i figli minori a fine settimana alternati, un pomeriggio durante la settimana e per periodi prestabiliti durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Confermava la presa in carico dei minori da parte del servizio di neuropsichiatria infantile per la prosecuzione degli interventi in essere nonchè l'incarico ai servizi sociali di proseguire con l'intervento di supporto in corso, nei contesti materno e paterno, onde consentire di eliminare la visione scissionale del funzionamento familiare presente nei minori.
Disponeva la presa in carico di entrambi i genitori da parte del servizio di psicologia per l'attivazione di un progetto a supporto della loro genitorialità.
In appello, la Corte di Torino, a seguito del reclamo presentato dalla donna con cui si rappresentava, da una parte, la sua piena adeguatezza genitoriale, in assenza di patologie psichiatriche, e si sosteneva, dall'altra, il fallimento dell'affido esclusivo rafforzato dei bambini al padre, rilevava che la reclamante, stando alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio svolte, risultava affetta da un disturbo di personalità con prevalenza di tratti paranoidei, sottolineando poi che simili tratti della personalità avevano continuato a interferire pesantemente nelle relazioni con l'altro genitore.
Per converso, constatava che il padre era privo di profili psicopatologici e risultava sufficientemente adeguato all'accudimento e all'educazione dei figli e si era dimostrato capace anche di gestire la conflittualità di coppia, favorendo il rispetto dell'altro genitore nella mente dei figli e la sua permanenza nella loro vita concreta.
La vicenda approdava in Cassazione, innanzi alla quale la donna si doleva tra l'altro della conferma del collocamento dei figli presso la residenza paterna, derogando alle norme sull'affidamento condiviso, "non solo omettendo di specificare quali - fossero - i pregiudizi per lo sviluppo psicofisico dei minori che discendono dalla frequentazione con la madre, ma anche non disponendo adeguati ed efficaci interventi di sostegno nella relazione fra la medesima e i discendenti".
Per la S.C., tuttavia, la doglianza è inammissibile.
La giurisprudenza in materia di affidamento dei figli minori, ricorda infatti la Corte, "non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 21916/2019, Cass. 12954/2018). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022)".
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole "può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. 'super' esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023)".