Data: 24/07/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

Cosa si intende per decoro architettonico

Chiamata a decidere su una vicenda riguardante una lite condominiale la Cassazione ha colto l'occasione per fare chiarezza in materia di decoro architettonico (ordinanza n. 16518/2023 sotto allegata).
Innanzitutto, spiega la Corte, "per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identit�. Pertanto, � irrilevante il grado di visibilit� delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l'edificio" (cfr. Cass. 851/2007).

Inoltre, sottesa all'argomentazione della Corte territoriale, nel caso di specie, ragionano gli Ermellini, � l'idea che non possa avere incidenza lesiva del decoro architettonico un'opera modificativa dell'edificio, quando l'originario decoro si sia gi� degradato in conseguenza di interventi modificativi precedenti di cui non sia stato preteso il ripristino.
Tale idea, tuttavia, secondo i giudici, se pu� vantare qualche appiglio nella giurisprudenza di legittimit� (cfr. Cass. 4679/2009), "� da coordinare con una considerazione sistemica che, nel valutare l'impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa, adotta un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore, in vista delle caratteristiche dell'edificio di volta in volta sottoposto a giudizio, ove devono essere reciprocamente temperati i rilievi attribuiti all'unitariet� di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all'alterazione prodotta dall'attuale opera modificativa" (cfr. Cass. 5417/2002).

In sintesi, la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: "in materia di condominio negli edifici, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico � da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitariet� di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni".

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