No all'assegno di mantenimento per la ex moglie che è giovane e in grado quindi di trovarsi un lavoro. Questo quanto si ricava dall'ordinanza della prima sezione civile della Cassazione n. 17805/2023 (sotto allegata).
Ad adire il Palazzaccio è la donna avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso l'assegno di mantenimento in suo favore, considerandola sufficiente giovane e considerato che alla stessa i servizi sociali avevano offerto un progetto per l'orientamento al lavoro che aveva respinto.
La donna sostiene che la Corte ha errato a valorizzare la sua giovane età e la circostanza che le era stato offerto un percorso di inserimento nel mondo del lavoro posto che non si trattava di una proposta concreta ma di un inserimento "futuro ed ipotetico". Di contro, lamenta di non avere redditi e che "non rileva l'astratta attitudine e la generica capacità di lavoro, avendo ella sempre svolto attività di casalinga".
Per gli Ermellini, tuttavia, il motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, affermano infatti, "ove il diniego dell'assegno di mantenimento è motivato, in primo luogo, sul rilievo che la richiedente non solo è giovane, ma che le è stato prospettato un percorso di inserimento lavorativo ingiustificatamente rifiutato, il che inquadra in una dimensione concreta la capacità lavorativa derivante dalla giovane età; in secondo luogo, valorizzando la circostanza che ella gode di una prestazione economicamente apprezzabile da parte del coniuge separato e cioè il pagamento del canone di locazione dell'appartamento ove abita con la figlia e che questo è il complessivo sforzo economico che può richiedersi al adeguato alle sue possibilità economiche".
Si tratta, dunque, di un giudizio di fatto di cui in sede di legittimità non si può chiedere la revisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.