Data: 19/07/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

SUV rubato dal parcheggio dell'aeroporto

Nel contratto di parcheggio a pagamento è ricompresa l'obbligazione di custodia del veicolo ed una eventuale clausola di esonero di responsabilità del gestore va approvata per iscritto, stante il carattere vessatorio. Questo quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 18277/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, il proprietario dell'auto conveniva innanzi al tribunale la società che gestiva il parcheggio dell'aeroporto chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto. il giudice, qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di parcheggio privo di custodia, rigettava la domanda. L'uomo perdeva anche in appello e adiva la Cassazione lamentando che erroneamente il giudice del gravame aveva sussunto "il contratto atipico di parcheggio meccanizzato nell'ambito del contratto di locazione atipico, con esclusione dell'obbligo di custodia, anziché entro la fattispecie di deposito, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che, proprio con riferimento ai parcheggi dell'aeroporto di (omissis), avrebbe ritenuto che le modalità di conclusione del contratto ingenerassero nell'automobilista l'affidamento sull'obbligo di custodia del mezzo; la responsabilità ex recepto sussisterebbe anche quando l'impresa che gestisce il parcheggio predispone condizioni generali di contratto che escludano la custodia, clausole che avrebbero natura pacificamente vessatoria. L'unica ipotesi di parcheggio senza custodia sarebbe prevista per legge e riguarderebbe le aree pubbliche comunali di cui al D. Lgs 30.4.1992, n. 285, comma 1, lettera f)".

Contratto di parcheggio e obbligo di custodia del mezzo

Per la S.C. l'uomo ha ragione.

"Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è senz'altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale - afferma la Cassazione e - tale contratto si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio". Per cui, "ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista; è innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021)".

Un'eventuale deroga "al principio generale del parcheggio custodito necessita - infatti - di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio". Una tale eventuale clausola di esonero di responsabilità inoltre "avrebbe dovuto essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio (Cass. n. 31979/2019)".
La Corte di merito, pertanto, concludono gli Ermellini, "non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dal giudice di legittimità inquadrando il parcheggio meccanizzato in un contratto atipico in cui la causa tipica del contratto era la disponibilità dello spazio, erroneamente ritenendo che le modalità di affidamento del veicolo non risultavano idonee ad ingenerare nei clienti affidamento alcuno circa l'inclusione della custodia del servizio di parcheggio a pagamento; al contrario, il contratto si era già concluso al momento dell'immissione del veicolo nell'area adibita a parcheggio sicché sussisteva l'obbligazione di custodia del mezzo in capo al gestore".

Pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


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