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Data: 13/07/2023 06:00:00 - Autore: Floriana BaldinoCaso Carlo Gilardi[Torna su] Del caso di Carlo Gilardi si sono occupate anche le Iene. Si tratta di un anziano signore di 90 anni, ricoverato, contro il suo volere, in una struttura residenziale sanitaria assistenziale, per una misura di tutela giudiziaria posta in essere dal giudice tutelare.
Carlo veniva ricoverato nel 2020, in seguito alla richiesta, da parte di sua sorella, di un amministratore di sostegno in conseguenza della prodigalità dello stesso. Il giudice tutelare, accertata la prodigalità del sig. Carlo, nominava un amministratore di sostegno, e conferiva allo stesso il potere di amministrare il patrimonio dell'anziano. A distanza di pochi mesi inoltre, il giudice tutelare, ampliava i poteri dell'amministratore di sostegno, anche sotto gli aspetti della cura personale, essendo stato rilevato, dallo stesso amministratore, che la sua sicurezza fisica e il suo benessere erano gravemente compromessi e che rilasciava delle dichiarazioni confuse e contraddittorie. Pertanto, nel mese di ottobre 2020, il sig. Carlo veniva ricoverato, contro la sua volontà, in una RSA. In seguito all'intervento delle Iene, per questo ricovero forzato dell'anziano, che non ha mai accettato questa condizione, sono stati finanche inibiti, e vietati dal Giudice Tutelare, i contatti tra il sig. Carlo e l'esterno, ivi compresi familiari e amici. Il ricorso alla CEDU[Torna su]
Tutte queste limitazioni della libertà personale hanno caratterizzato il ricorso presentato dinanzi alla Corte Europea dal cugino dell'amministrato, ovvero un ricorso per la violazione degli articoli 5 e 8 della Convenzione europea. La Corte, a seguito dell'analisi del singolare caso, ha ritenuto che la misura adottata nei confronti dell'anziano è un'ingerenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, seppur prevista nel nostro codice negli artt. 404 e 411 c.c. Nel caso del sig. Carlo tuttavia è stato previsto un rigoroso regime di isolamento, deciso dall'amministratore di sostegno, avallato dal Giudice Tutelare, nonostante lo stesso chiedesse di poter tornare a casa. L'amministrato è stato privato invero, salvo poche eccezioni, di ogni contatto con l'esterno e ogni richiesta di colloquio telefonico o di visita dava luogo a filtraggio da parte dell'amministratore di sostegno o del giudice tutelare. La Corte (v. sentenza sotto allegata), ha potuto rilevare inoltre che, sebbene gli esperti abbiano raccomandato un ritorno graduale dell'anziano a casa già a partire dal 2021, questa misura non è mai stata messa in atto. Sul tema è intervenuto finanche il Garante Nazionale, denunciando l'isolamento a cui Carlo era stato sottoposto e chiedendo, invano, all'accusa di esercitare le sue prerogative per porvi fine. La sentenza della Cedu[Torna su]
La Corte Europea ha chiarito che: "qualsiasi misura di protezione adottata nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve, per quanto possibile, riflettere i suoi desideri. Fonti internazionali confermano questo approccio." Rileva inoltre la Corte, in questo singolare caso, che non esistevano salvaguardie efficaci nella procedura interna per prevenire gli abusi, come richiesto dagli standard del diritto internazionale dei diritti umani, che sarebbero stati in grado di garantire, nel caso di specie, che i diritti, i desideri e le preferenze del sig. Carlo fossero presi in considerazione. L'amministrato, è stato sentito personalmente dal Giudice Tutelare, una sola volta durante il suo collocamento in RSA, ma è stato soggetto a restrizioni, circa i contatti con i suoi familiari, e tutte le decisioni, che lo riguardano, sono state prese dall'amministratore di sostegno. La Corte ha evidenziato inoltre che tale filtraggio e restrizioni sono state posto in essere sin da subito, ovvero allorquando il sig. Carlo è arrivato nella struttura di ricovero, quindi già prima della messa in onda sui canali nazionali del programma "Le Iene". Successivamente, il giudice tutelare si è basato esclusivamente sulle segnalazioni presentate dall'amministratore di sostegno, non ritenendo di dover sentire il sig. Gilardi al riguardo, seppur ci fossero le sue espresse e puntuali richieste di audizione. La Corte evidenzia inoltre che il sig. Carlo non è mai stato dichiarato incapace, non è mai stato soggetto ad alcun divieto, e che le perizie hanno indicato, al contrario, una buona capacità di socializzazione dell'amministrato. Nel caso di specie dunque, c'è stato un abuso delle autorità sulla flessibilità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. La Corte ha ritenuto che la decisione di limitare i contatti non sia stata assunta sulla base di un esame concreto e attento di tutti gli aspetti rilevanti della particolare situazione del Gilardi, e ricorda inoltre che i periti si erano espressi a favore di gite dell'amministrato in luoghi di piacere. Per la Corte Europea, nel caso di specie, non sono esistite le salvaguardie efficaci nella procedura interna per prevenire gli abusi, come richiesto dagli standard del diritto internazionale dei diritti umani, che sarebbero stati in grado di garantire che i diritti, i desideri e le preferenze di Carlo fossero presi in considerazione. Le misure adottate nei confronti del sig. Gilardi, conclude la Corte, non sono state né proporzionate né adattate alla situazione individuale. Vi è stata una grave violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea, e la discrezionalità dell'autorità ha superato e prevalso sui diritti riconosciuti dall'Europa ad ogni individuo. |
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