Data: 20/07/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

Responsabilit� della scuola per incidente all'alunno

La scuola non risponde dell'incidente occorso all'alunno nel tratto bagno-aula. La responsabilit� dell'istituto scolastico sussiste solo se si dimostra la pericolosit� dei luoghi. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 15190/2023 della terza sezione civile della Cassazione (sotto allegata).
Nella vicenda, l'alunna chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta dalle scale all'interno dell'istituto scolastico mentre tornava dal bagno verso l'aula. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo che nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a s� stesso, la responsabilit� dell'istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumit� dell'allievo. Per cui, avuto riguardo alle incontroverse circostanze che la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l'autonomia e la capacit� di deambulazione, nonch� escludendo da parte dell'istituto, della violazione del dovere di vigilanza (non essendo esigibile dallo stesso una sorveglianza continua dell'allieva nel tratto che separava il bagno dall'aula di lezione), i giudici ritenevano che l'evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata.

Adito il Palazzaccio, i giudici concordavano con le tesi di merito.
La Corte d'appello, "qualificata la responsabilit� dell'amministrazione scolastica come responsabilit� contrattuale, ha correttamente individuato la regola di riparto dell'onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonch� quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilit� dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto" ha affermato infatti la S.C.
Inoltre, muovendo "da tale corretta ripartizione dell'onere probatorio, la Corte territoriale ha poi ritenuto che quello, gravante sull'amministrazione convenuta, di dimostrare il regolare adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli alunni, potesse ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito all'emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l'usura dei gradini o la loro scivolosit�, n� essendo stata dedotta la contemporanea presenza di pi� alunni) quanto le condizioni subiettive dell'allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacit� di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l'aula di lezione dai bagni".
Va ricordato, aggiunge la S.C., che "se il debitore � tenuto a provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, il creditore � per� onerato di allegare l'inadempimento, cosicch�, nella fattispecie, in presenza dell'accertamento che 'non risultavano essere state invocate particolari condizioni di pericolosit� dei luoghi', deve escludersi che gravasse sull'amministrazione convenuta l'onere di dimostrare, nello specifico, l'assenza di tale pericolosit�".
Per cui, in definitiva il ricorso va rigettato.

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