Data: 12/07/2023 06:00:00 - Autore: Gerarda Russo

Escluso potere discrezionale fondo vittime mafia

[Torna su]

La Suprema Corte e il Consiglio di Stato hanno escluso qualsiasi potere discrezionale del Comitato di Solidarietà vittime Mafia per la quantificazione e individuazione dei danni risarcibili alle vittime di reati mafiosi.

Legge 512/99 - L'integrale risarcimento dei danni

[Torna su]

La legge 512/99 (art. 4) garantisce per un principio solidaristico il risarcimento dei danni alle vittime di mafia nella misura esatta così come decisa in sede giurisdizionale, sia civile che penale.

"1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni."

Dunque la natura di tale ristoro è risarcitoria e non meramente indennitaria.

Ergo, sul Fondo incombe l'obbligo di procedere al risarcimento dei danni patrimoniali (danno conseguente al lucro cessato) e non patrimoniali alle vittime di mafia ai loro successori a titolo universale nell'esatta quantificazione come in sentenza.

Nessun potere discrezionale è attribuito al Fondo di Solidarietà nella quantificazione dei danni, che sono stati già decisi dai giudici.

Alle vittime di mafia vanno corrisposte altresì le spese legali quantificate in sede di giudizio.

Peraltro l'art. 4 della L. 512/99, fa espresso riferimento al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, senza operare distinzioni o eccezioni secondo il principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit".

In ordine alle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, occorre chiarire che il Fondo stesso può e deve provvedere al risarcimento di tutti i danni anche in tempi diversi, ai sensi dell'art. 7 della Legge 512/99 in più rate.

Ciò significa che, laddove non dovesse esservi la piena disponibilità delle risorse finanziarie annuali per provvedere al risarcimento, i pagamenti dovranno in ogni caso avvenire negli anni successivi, fino al risarcimento integrale.

La mancanza di fondi nella disponibilità finanziaria annuale, pertanto, non comprime i diritti soggettivi delle vittime di mafia nel vedersi riconosciuto, l'integrale risarcimento che potrà avvenire ratealmente fino al soddisfo, interessi esclusi.

L'unico residuale potere discrezionale del Fondo riguarda l'accertamento in capo alle vittime di mafia (e successori a titolo universale) del loro eventuale diretto coinvolgimento in reati di stampo mafioso.

Solo in tali ipotesi il Fondo può negare il risarcimento.

Dunque lo Stato è debitore verso le vittime di mafia e indipendentemente dalle somme da risarcire in quanto la legge 512/99 non stabilisce tetti massimi.

Sussiste, pertanto, il vincolo risarcitorio alla destinazione del Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso. La ratio di tale principio discende dall'impossibilità per le vittime di mafia di richiedere il risarcimento dagli esecutori materiali del fatto criminoso anche perché ai mafiosi vengono confiscati i beni (beni che alimentano il Fondo stesso).

Giurisprudenza Consiglio di Stato su inesistenza potere discrezionale fondo vittime mafia

[Torna su]

"a) l'emanazione di sentenze penali di condanna per i reati elencati nell'art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999 è presupposto tassativo per l'attribuzione delle provvidenze a carico del Fondo; b) il Comitato, e il Prefetto, non sono titolari di poteri autonomi di apprezzamento dei fatti-reato poiché la loro istruttoria è diretta alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione del Fondo, individuati nell'esistenza delle dette condanne e nella legittimazione attiva all'esercizio del diritto da parte degli istanti, in quanto costituiti parte civile a favore delle quali è stato disposto il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese del giudizio…" (Cons. St., sez. VI 1° dicembre 2010, n. 2293).

Una volta accertati i presupposti per l'accesso al Fondo, il Comitato deve invero dar corso "al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa", a carico di soggetti responsabili dei reati di matrice mafiosa, come previsto dall'art. 4 comma 1 della Legge 512/1999.

La norma, dunque, impone la corresponsione di quanto liquidato a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, facendo riferimento a tutte quante le voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, e così escludendo qualsivoglia selezione del danno risarcibile in capo al Comitato. Né alcuna altra norma dell'ordinamento legittima o consente detta selezione, da ritenersi radicalmente esclusa. In ossequio al principio della così detta "personalizzazione del danno" (Cass. N. 15084/2019), che possano consentire al Fondo di scegliere quali danni risarcire e quali no. Peraltro il danno da lucro cessante è un principio cardine del diritto civile. Se il lucro cessante non rientrasse tra le voci di danno risarcibili alle vittime dei reati mafiosi, la Legge 512/99 lo avrebbe espressamente escluso.

Cassazione su Fondo solidarietà vittime mafia

[Torna su]

Tale orientamento era stato già anticipato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento all'analoga erogazione prevista dalla l. 302/1990 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed è stato successivamente confermato in modo univoco. Si è al riguardo ancora di recente affermato che "In base al principio posto dalle Sez. Unite di questa Corte (Ordinanza n. 26626 del 2007 e Sentenza n. 21927 del 2008), costituente diritto vivente (..) le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità" (Così Cass. 20 ottobre 2015, n. 21306),

Proprio la mancanza di qualsiasi discrezionalità amministrativa nell'individuazione del danno risarcibile determina l'esistenza di un diritto soggettivo in capo agli aventi diritto e la conseguenziale cognizione delle controversie in capo al Giudice ordinario e non al Giudice amministrativo secondo quanto già precisato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 29 agosto 2008, n. 21927.

Ancora di recente la Magistratura amministrativa, declinando la propria giurisdizione, ha con precisione affermato che: "La fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge n. 512/1999 integra una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a far almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di determinati reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso. Gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione attesa l'assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all'entità della somma che ai presupposti per la sua erogabilità, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del Giudice Ordinario" (Tar Reggio Calabria 17 ottobre 2021, n. 143, in Dejure).

L'orientamento è pienamente condiviso dalla Magistratura ordinaria, che ha avuto modo di rimarcare che: "La fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge 512/99 integra invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: e la vittima vanta in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qualvolta siano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario" (App. Catanzaro. 29 novembre 2019, n. 2293, in Dejure).

Ed ancora, v., ad es. Trib. Palermo 3 giugno 2021, n. 2339, in Dejure, secondo cui: "Spetta al Giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie inerenti l'erogazione delle somme per le vittime della mafia, trattandosi di un diritto soggettivo che discende direttamente dalla l. n. 512 del 1999".

In questa fase il Governo sta valutando l'ipotesi di abrogazione del reato di abuso di ufficio (art. 323 cp). Non c'è dubbio che la norma debba essere riformata, al fine di evitare "la paura della firma", specie dei Sindaci.

Tuttavia, l'abrogazione del reato priverebbe la giurisdizione del potere di controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione anche dinanzi ad abusi del tutto ingiustificabili che spesso sono prodromici ad altre attività criminose.

Del resto in tutti gli altri Paesi europei esiste il reato di abuso di ufficio.

Sarebbe davvero singolare che solo in Italia, tale reato possa essere abrogato.

Avv. Gerarda Russo


Tutte le notizie