Data: 14/07/2023 07:00:00 - Autore: Vincenzo Vitale

Piano di ammortamento con dettaglio sola quota capitale

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Il piano di ammortamento contiene l'indicazione delle rate da pagare che vengono scomposte in quota capitale e quota interesse. Se esso, alla data di conclusione del contratto, contiene il dettaglio della sola quota capitale e non anche quello della quota degli interessi, il tasso di interesse corrispettivo deve considerarsi indeterminato anche per l'impossibilità di verificare, nel corso del rapporto, la rispondenza del piano di ammortamento applicato, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, rispetto alle condizioni sottoscritte.

Il principio risulta affermato dal Tribunale di Prato con la sentenza del 11/04/2023, n. 243.

Come è stato sviluppato il piano di ammortamento

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Nel corso del Giudizio, il consulente tecnico nominato, in relazione a due contratti di mutuo, con ammortamento alla francese a tasso variabile, ha accertato che i piani di ammortamento erano sviluppati solo per quota capitale (non anche per gli interessi) e che non era presente nel contratto o negli allegati "economici" (capitolato e documento di sintesi) alcun riferimento al regime di capitalizzazione applicato (semplice o composto).

Dunque ha ricostruito solo deduttivamente i piani di ammortamento, in applicazione dei parametri contrattuali, sulla base delle rate effettivamente pagate da parte attrice e in relazione ai tassi "(presumibilmente) applicati sulla base dell'Euribor 1 mese rilevato il primo giorno lavorativo del mese antecedente la decorrenza della rata, base 365 divisore 360".

Il mutuatario deve essere informato delle condizioni del mutuo

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Ad avviso del Tribunale, la specifica approvazione della clausola di variabilità del tasso, nonché la potenziale variazione del piano di ammortamento come sviluppato alla data di conclusione del contratto (solo per la quota capitale e non anche per gli interessi, con rata quindi non necessariamente costante), comporta che il mutuatario non è stato correttamente reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento con conseguente indeterminatezza contrattuale del tasso.

Nel caso esaminato dal Tribunale entrambi i contratti individuano parte del tasso di interesse, ossia la sua componente variabile (Euribor), e la sua componente fissa il cosiddetto spread, valore che sommato all'Euribor di periodo avrebbe determinato appunto la misura del tasso contrattuale.

In tale tipo di determinazione, il tasso di interessi finisce correlato ad meccanismo di variabilità e il regime da applicare (composto o semplice) costituisce un elemento rilevante ai fini della determinabilità dell'effettivo costo del finanziamento e decisivo ai fini delle disposizioni finalizzate a tutelare la trasparenza.

Ebbene, per entrambi i contratti, il regolamento contrattuale, ad avviso del Tribunale, non risponde ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art. 123 TUB ai fini della determinatezza delle condizioni complessivamente valutate non essendo stato puntualizzato il regime finanziario applicabile.

Nel contratto deve essere specificato il regime applicato

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È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla "francese", come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. "all'italiana"): il regime finanziario della "capitalizzazione semplice" e quello della "capitalizzazione composta". Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e "proporzionale al tempo", il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo "esponenziale", e quindi più oneroso. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.

Di conseguenza, in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non è in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. In tale ipotesi, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi ai minimi bot.

La rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT

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Per il Tribunale la irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata non solo alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n.16907) ma anche in quelle in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364).

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la mera potenzialità di applicazione del regime di capitalizzazione composta, in presenza di piani di ammortamento suscettibili di modificazione, comporta l'incertezza sui costi ed implica una originaria indeterminatezza della clausola negoziale determinativa del tasso di interessi che ne comporta la invalidità, al di là dell'effetto anatocistico concretamente applicato dalla banca nella riscossione delle rate.

Ciò ha comportato l'accoglimento della domanda di nullità di entrambi i contratti relativamente alle clausole di determinazione del tasso di interesse. Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella già menzionata norma.


(Avv. Silvia Vitale) (Avv. Vincenzo Vitale)

STUDIO LEGALE VITALE

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