Data: 17/07/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

Rimessione in termini

"L'istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacch� il concetto di non imputabilit� deve presentare il carattere dell'assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilit� relativa, quale potrebbe essere la semplice difficolt� dell'adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l'ordinaria diligenza, anche in ossequio ai doveri di diligenza e competenza imposti all'avvocato dai principi generali del CDF". Cos� il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 34/2023 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un avvocato avverso la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6.

Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini era fondata su asseriti problemi alla casella di posta elettronica certificata, che, a dire, del ricorrente, per tale motivo non aveva ricevuto notizia del procedimento disciplinare a suo carico, di cui pertanto chiedeva la "riapertura".

Ma "l'incapienza della casella PEC, dichiarata e certificata dalla ricorrente, non presenta i caratteri di non imputabilit� e assolutezza necessari a legittimare il beneficio richiesto" ha concluso il CNF.


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