Data: 10/08/2023 05:00:00 - Autore: Redazione
Spese sostenute per le nozze: sono ripetibili?Le spese sostenute per le nozze non vanno restituite, in quanto irripetibili. Questo quanto si evince, in sostanza, dall'ordinanza n. 21100/2023 (sotto allegata) della seconda sezione civile della Cassazione. Nella vicenda, l'ex moglie dopo la separazione chiedeva lo scioglimento della comunione delle somme ricevute e dei beni attribuiti in donazione ai coniugi in occasione del matrimonio e la condanna del marito alla consegna in natura o per equivalente pecuniario della metà di essi e della metà del mobilio e degli arredi della casa coniugale acquistati dalla stessa, nonché dell'importo speso per l'acquisto delle porte della casa coniugale. La Corte d'appello riteneva infondata la domanda di restituzione del denaro ricevuto quale donazione nuziale senza tener conto della destinazione dello stesso quale obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c. Non era possibile, pertanto, ripetere tali somme ex art. 2033 c.c. non essendoci uno spostamento patrimoniale in favore del coniuge quale accipiens nel caso di spesa sostenuta da uno dei coniugi in funzione del soddisfacimento di prevedibili esigenze familiari successive al matrimonio. La donna adiva, quindi, il Palazzaccio. Per gli Ermellini, la censura parte dall'erroneo presupposto che le somme donate dal padre in occasione delle nozze possano essere oggetto di ripetizione a prescindere dalla destinazione a entrambi i coniugi e dall'utilizzo che ne è stato fatto in funzione della vita coniugale ex art. 143 c.c. La tesi è del tutto priva di fondamento avendo evidenziato la stessa ricorrente di aver utilizzato le suddette somme per l'acquisto delle porte dell'abitazione coniugale e per il pagamento dei confetti e del banchetto nuziale. Le spese effettuate prima del matrimonio, coglie l'occasione per ricordare la Cassazione, "sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze e non potendo trovare applicazione l'art. 785 c.c. mentre per le altre spese la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme utilizzate dalla ricorrente devono presumersi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, le spese si considerano come una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso". Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: "Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018, Rv. 648282 - 01).
Le altre doglianze sono in parte infondate e in parte inammissibili. Per cui, il ricorso è rigettato.
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