Data: 09/08/2023 07:00:00 - Autore: Redazione

Parcheggio nel cortile condominiale

Il locatario non pu� essere considerato un estraneo alla compagine condominiale anche perch� il condomino ha il diritto di cedere ad altri il godimento della sua quota cos� come disciplinato dall'art. 1103 c.c. E' quanto ha affermato il Tribunale di Napoli Nord nella sentenza del 10.3.2023 (sotto allegata) dando ragione ai ricorrenti che chiedevano l'annullamento della delibera condominiale in ordine alla non attribuzione dei posti auto all'interno dell'area cortilizia, come prevista dal regolamento condominiale approvato.
Il giudicante ritiene che la domanda degli attori sia fondata nella parte in cui eccepiscono che la delibera de qua comprimi il loro diritto nascente dal titolo di propriet�.
Gli attori lamentano, infatti, di essere stati limitati nel proprio ed esclusivo diritto di propriet�, scaturente dall'approvazione della delibera impugnata la quale predetermina ed assegna le aree destinate al parcheggio delle autovetture all'interno della corte, limitando di fatto la possibilit� di parcheggiare per gli stessi e per i conduttori dei locali commerciali di loro propriet�.
Atteso che il parcheggio rientra tra le aree comuni del condominio, afferma il giudice, "ci� significa che esse spettano a ciascun condomino, il quale pu� farne l'utilizzo che ritiene migliore, in conformit� della destinazione dell'area e senza ledere il diritto degli altri cond�mini di farne un uso paritario; da tanto deriva anche che, come per qualsiasi altra cosa comune, il condomino che � titolare di quote millesimali maggiori pu� rivendicare pi� diritti, dovendo per� al contempo sostenere maggiori spese in sede di riparto".

Ancora, "l'eventuale limitazione del diritto a parcheggiare comporterebbe una compromissione del diritto di propriet�". Da quanto esposto deriva che solamente il regolamento di natura contrattuale pu� limitare l'uso del parcheggio a favore di alcuni cond�mini, estromettendone altri; "tale limitazione, invero, non pu� essere ottenuta mediante una semplice votazione assembleare, n� per mezzo di un regolamento assembleare, in quanto al consesso dei cond�mini � proibito decidere nel senso di limitare il godimento del bene comune a uno dei cond�mini". L'assemblea, invece, prosegue il tribunale, "pu� dettare le regole per l'uso del parcheggio senza estromettere nessuno, ad esempio stabilendo un uso turnario del parcheggio, il quale � assolutamente legittimo; senza per� escludere alcuni dei cond�mini in favore di altri".

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che gli attori, al pari degli altri condomini, hanno il diritto di parcheggiare nella corte del Condominio; pertanto, la delibera dell'assemblea condominiale che di fatto ne sancisce l'interdizione � da ritenersi nulla.
Per ci� che attiene al divieto di parcheggiare all'interno del suddetto cortile per i conduttori dei locali commerciali (di cui sono proprietari gli attori), conclude il tribunale accogliendo il ricorso, "la Cassazione civile del 31.08.2017 n. 20612 ha precisato che l'affittuario ha gli stessi diritti del proprietario all'uso delle parti comuni, tra cui quelle adibite a parcheggio" (cfr. Cass. civ., sentenza n. 19.308 del 3 ottobre 2005) intendendo che l'affittuario non pu� essere considerato un estraneo alla compagine condominiale anche perch� il condomino ha il diritto di cedere ad altri il godimento della sua quota cos� come disciplinato dall'art. 1103 c.c.".


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