Data: 08/08/2023 06:00:00 - Autore: Matteo Santini

Contrasti tra genitori sull'iscrizione a scuola

L'art. 337 ter del codice civile fa una distinzione tra decisioni di maggiore interesse per il minore con riferimento all'istruzione, l'educazione e la salute e per le quali si richiede necessariamente l'accordo di entrambi i genitori e le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali invece i genitori possono assumere decisioni anche disgiunte.
Ove i genitori non trovino un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è facoltà di ciascuno richiedere l'intervento del Giudice. Così sarà il Tribunale, esaminate le ragioni di entrambe le parti, ad adottare le decisioni meglio rispondenti al superiore interesse del minore.
Il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l'educazione, deve essere un criterio di per quanto più possibile oggettivo: ad esempio, si prenderanno in considerazione la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc. Tale criterio dovrà, però, essere sempre integrato e contemperato dal criterio del best interest of the child.
In caso di contrasto insanabile insorto tra genitori separati in merito alla scelta della scuola per i figli, la decisione spetterà al Tribunale che andrà adito presentando ricorso ex art. 473-bis. 38 c.p.c. che oggi, a seguito della riforma Cartabia, rappresenta lo strumento processuale per la risoluzione delle controversie genitoriali in ordine alla responsabilità genitoriale.

Scuola pubblica o privata: la giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza n. 21553 del 27.07.2021, ha statuito proprio in merito alla scelta del percorso scolastico per i figli. La madre intendeva far continuare gli studi ai figli in una scuola privata, di "impostazione religiosa cristiana" e peraltro, da questi già frequentata negli anni precedenti; il padre intendeva, invece, garantire ai figli una formazione di "ispirazione laica e pluralista", con iscrizione a una scuola pubblica.
Il Tribunale di Genova e poi la Corte di Appello Territoriale aderivano alla richiesta della madre affermando che "E' certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell'istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro – quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici, la stabilità e la continuità scolastica, delle quali essi hanno verosimilmente bisogno, tenuto conto anche dei cambiamenti derivati dalla recente separazione dei genitori". Il padre ricorreva in Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello.
Il tema centrale è sempre quello delle necessità di tutelare l'interesse superiore dei figli minori anche al fine di porre rimedio alla condizione di instabilità, di disorientamento, che la recente separazione dei genitori ha provocato nei figli: sì da porre come prioritaria – nel loro preminente interesse – l'esigenza di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente seguenti alla frequentazione di una nuova scuola e del diverso ambiente, che inevitabilmente vi si collega.
La Corte di Cassazione, con riferimento alla doglianza del padre il quale, ha lamentato l'illegittima compressione del diritto, di dignità costituzionale, del genitore di dare ai propri figli un'educazione aconfessionale e pluralista, ha risposto che "la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in materia di scelte riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni sia – non possa non essere – quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata".
Già in precedenza la Corte Suprema aveva sancito che, "in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo" (Cass. Civ. 30 agosto 2019, n. 21916 e Cass. Civ., 4 novembre 2013, n. 24683).
Vieppiù, in passato il padre stesso aveva condiviso la scelta di iscrizione dei figli nella scuola privata e la domanda appariva altresì pretestuosa e carente di motivazioni pragmatiche, in quanto l'ex moglie aveva dichiarato di volersi fare integralmente carico delle spese straordinarie per il pagamento delle rette di entrambi i figli.

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