Data: 26/08/2023 06:00:00 - Autore: Isabella Pileri

Mediazione obbligatoria e chiamati all'eredità

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In sede di mediazione obbligatoria agiscono, in qualità di chiamati all'eredità della madre, i figli di una condomina defunta ai quali sarebbero state imputate spese, che, secondo gli stessi, dovrebbero essere oggetto di ripartizione fra tutti i condomini. La mediazione, che in questo caso rientra nell'obbligo preventivo all'esperimento del processo ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010, viene quindi azionata prima della accettazione vera e propria dell'eredità e dell'acquisto della qualifica di eredi. In sede di primo incontro, il Condominio, a seguito di relativa delibera, non aderisce al procedimento; pertanto la mediazione si conclude con esito negativo, aprendo la strada al giudizio da parte dei figli della condomina defunta.

In sede processuale, il Condominio convenuto contesta la legittimazione e l'interesse ad agire degli attori, divenuti eredi e quindi aventi diritto all'impugnazione delle delibere assembleari esclusivamente in seguito alla denuncia della successione e alla voltura catastale della proprietà immobiliare ereditata.

Condizioni dell'azione: quando devono sussistere

Anche se la legittimazione e l'interesse ad agire sono strettamente collegati all'accettazione dell'eredità, se dette condizioni dell'azione sopravvengono in seguito all'inizio di mediazione, il giudizio successivo può essere comunque avviato: le stesse devono tuttavia essere necessariamente presenti al momento della decisione.

Le condizioni per l'azione giudiziale devono, pertanto, esistere nel momento della decisione, non essendo presupposto indefettibile che le stesse siano presenti nel momento di proposizione della domanda in sede processuale.

Quanto sopra è stato acclarato dal Tribunale di Forlì - sentenza n. 282 del 3 aprile 2023 (sotto allegata) - al termine di una controversia in materia condominiale, intrapresa in sede giudiziale dagli eredi, figli di una condomina defunta, in seguito all'esito negativo del procedimento di mediazione che gli stessi avevano avviato quando ancora rivestivano la qualità di meri "chiamati all'eredità".

Le contestazioni sollevate dal condominio vengono rigettate

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Il Tribunale rigetta le contestazioni sollevate dal Condominio nei confronti degli attori, facendo esplicito riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 170 del 30 gennaio 1963. Le condizioni per l'azione giudiziale devono, pertanto, necessariamente esistere solo nel momento della decisione.


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