Data: 29/08/2023 06:00:00 - Autore: Basilio Antoci

Patrocinio a spese dello Stato

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Diritto di difesa. Il Patrocinio a spese dello Stato, conosciuto dai pi� come �Gratuito Patrocinio�, � un istituto cardine del diritto processuale italiano. Esso, infatti, prevede la possibilit� per i c.d. non abbienti (soggetti con basso reddito) di ottenere la difesa tecnica di un Avvocato nei giudizi che li riguardano. E ci� senza essere costretti a pagarne gli onorari, i quali (unitamente a tutte le spese di giustizia), sono posti a carico dell�Erario.

L'articolo 24 della Costituzione Repubblicana, infatti, stabilisce che �tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi�. Si tratta del cosiddetto diritto all'azione (giudiziale). La stessa norma, al secondo comma, in linea con la legislazione sovranazionale stabilisce che �la difesa � diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento�. Il termine �difesa� va inteso nel senso di difesa tecnica - ossia quella particolare assistenza legale giudiziale prestata da un Avvocato.

In tale direzione si � mossa anche la recente Riforma Cartabia, modificando l'art. 163 c.p.c., il quale adesso stabilisce che nell'atto introduttivo del giudizio debba essere espressamente inserito l'avvertimento che �la difesa tecnica mediante Avvocato � obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale [...] e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, pu� presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato�.

Sempre l'articolo 24 della Costituzione, al terzo comma, espressamente prevede che �sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione�. La legge ordinaria ha dato concretezza alla norma di rango costituzionale con il D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di Giustizia) in cui, tra gli altri, � disciplinato l'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.

Il Gratuito Patrocinio, dunque, � un istituto consacrato nella Costituzione e nella legislazione processuale. Per accedervi sono necessari alcuni requisiti soggetti e reddituali. Sussistendo tali requisiti, quindi, si pu� fare richiesta di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.

Momento di efficacia dell�ammissione

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Da quando decorre il Gratuito Patrocinio? Molti Avvocati si scontrano, nella pratica quotidiana, con il dubbio sull'efficacia temporale del Patrocinio a spese dello Stato. Per chiarire la portata del problema, baster� illustrare la prassi. Il soggetto che voglia agire o che sia stato convenuto in giudizio (civile, penale, tributario, amministrativo) avendone i presupposti, fa istanza (con l'aiuto del proprio Avvocato) per essere ammesso al Gratuito Patrocinio.

La legge stabilisce che �nei dieci giorni successivi a quello in cui � stata presentata o � pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilit� dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio � subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate�. Questo � quello che stabilisce l'art. 126 DPR 115/2002.

Perci�, dal momento in cui si presenta l'istanza di ammissione, passano almeno dieci giorni (nella prassi sono spesso molti di pi�). Sovente non si pu�, per�, attendere l'arrivo della delibera o del Decreto di ammissione, cos� si � costretti a costituirsi o a iscrivere la causa a Ruolo subito dopo la presentazione dell'istanza.

Il quesito che molti Avvocati si pongono, per�, � se le attivit� svolte successivamente alla presentazione dell'istanza, fino al momento dell'ammissione effettiva, siano o meno coperte dal Patrocinio a spese dello Stato.

Il problema � stato affrontato e risolto nel 2011 dalla Corte di Cassazione.

La Cassazione n. 24729/2011

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Momento di decorrenza del Patrocinio Gratuito. La vicenda che � sottesa alla sentenza in commento riguarda il caso di un Avvocato che aveva contestato il provvedimento di liquidazione degli onorari in suo favore.

Precisamente, i giudici di prime cure non avevano ritenuto di poter comprendere nella liquidazione a carico dello Stato le voci (delle allora Tariffe Forensi) inerenti alle attivit� di �posizione archivio�, �disamina�, �reclamo� e �iscrizione a Ruolo� quanto ai diritti di procuratore, nonch� per le voci �studio della controversia� e �preparazione e redazione del reclamo� quanto agli onorari di avvocato.

Ci� sulla scorta della motivazione secondo cui la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della parte assistita dall'Avvocato, fosse stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669 �terdecies� c.p.c. Questo particolare procedimento, infatti, ha un termine di decadenza di quindici giorni, che nel caso di specie (e nella generale prassi dei Consigli dell'Ordine e dei Tribunali) non sono sufficienti per ottenere per tempo la delibera definitiva ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Per tale motivo, l'Avvocato aveva diligentemente svolto tutte le attivit� di cui sopra immediatamente dopo la presentazione dell'istanza, ma prima che fosse adottata la delibera di cui al citato art. 126 D.P.R. 115/2002.

La censura

Il ricorso in Cassazione verte sull'interpretazione dell'art. 126 D.P.R. 115/2002, che fissa il suindicato termine di dieci giorni per l'emissione della delibera di ammissione da parte del COA.

Il ricorrente, infatti, ha argomentato che �ai sensi dell�art. 126 sopra menzionato il competente organo ammette l�interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell�istanza e previa verificazione della non manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso intende far valere�.

In tal senso assume il ricorrente che il predetto termine non pu� di certo nuocere alle ragioni dell'interessato: specialmente se si considera che la norma - nel prevedere che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati debba valutare la non manifesta infondatezza delle pretese del richiedente - debba, quindi, valutare anche il reclamo. Reclamo che andrebbe, quindi, redatto contestualmente all'istanza. Se non si ammettesse che tale attivit� rientri nel Gratuito Patrocino anche se esercitata prima dell'ammissione, il diritto di difesa verrebbe compromesso e svuotato di contenuto.

Cosa che � accaduta nel caso in esame, in quanto il Tribunale ha ritenuto che �il termine concesso al Consiglio dell�Ordine degli Avvocati per deliberare� fosse in pratica stabilito in favore del Consiglio stesso, in quanto non ha ritenuto che �l�ammissione al gratuito patrocinio fosse avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria�.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. La Corte, infatti, da un lato ha preso atto del fatto che tutte le attivit� escluse, tra le quali anche la redazione del Reclamo, fossero state compiute prima dell'adozione della delibera di ammissione da parte del competente COA.

Per altro verso ha, per�, affermato che �� agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell�art. 126 del D.P.R.. 30-52002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui � stata presentata o � pervenuta l�istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell�istante per un fatto ad esso non addebitabile�.

E ancora, interpretando correttamente la norma in esame, la Corte ha rilevato che �dovendo il Consiglio dell�Ordine degli Avvocati ai sensi dell�art. 122 (refuso, n.d.a.) del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l�istanza di ammissione al gratuito patrocinio, � agevole osservare che ci� comporta necessariamente un esame dell�atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l�attivit� ad esso connessa, come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non � stato riconosciuto il diritto al compenso�.

In poche parole, stante che � la legge stessa a stabilire che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati debba valutare la fondatazze della pretsa da far valere in giudizio, � ovvio che prima dell'ammissione al GP si debbano compiere attivit� legali di grande spessore (quali lo studio della controversia e la redazione dell'atto) che non possono essere escluse dalla liquidazione degli Onorari con Gratuito Patrocinio.

La soluzione

Alla luce dell'analisi della legge e dei ragionamenti svolti in sentenza, la Corte conclude accogliendo il ricorso e affermando che si deve �ritenere che l�ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria� e non al momento della successiva adozione della delibera di ammissione, la quale in pratica retroagisce al momento dell'iscrizione a Ruolo della causa.

Per approfondire l'argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito:

  • Rassegna di Giurisprudenza in tema sul sito del CNF
  • Avv. Basilio Antoci, Gratuito Patrocinio, in www.studiolegaleantoci.it, Nicolosi, 09 Agosto 2023, https://www.studiolegaleantoci.it/avvocato-gratuito-patrocinio/
  • Avv. Basilio Antoci, Patrocinio a spese dello Stato - Gratuito Patrocinio, in Canale Podcast dello Studio Legale Antoci su Spotify, Nicolosi 22 Agosto 2023, https://podcasters.spotify.com/pod/show/avvocato-antoci-basilio/episodes/Patrocinio-a-spese-dello-Stato---Gratuito-Patrocinio-e28c5ni
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