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Data: 29/08/2023 06:00:00 - Autore: Basilio AntociPatrocinio a spese dello Stato[Torna su] Diritto di difesa. Il Patrocinio a spese dello Stato, conosciuto dai più come “Gratuito Patrocinio”, è un istituto cardine del diritto processuale italiano. Esso, infatti, prevede la possibilità per i c.d. non abbienti (soggetti con basso reddito) di ottenere la difesa tecnica di un Avvocato nei giudizi che li riguardano. E ciò senza essere costretti a pagarne gli onorari, i quali (unitamente a tutte le spese di giustizia), sono posti a carico dell’Erario. L'articolo 24 della Costituzione Repubblicana, infatti, stabilisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Si tratta del cosiddetto diritto all'azione (giudiziale). La stessa norma, al secondo comma, in linea con la legislazione sovranazionale stabilisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Il termine “difesa” va inteso nel senso di difesa tecnica - ossia quella particolare assistenza legale giudiziale prestata da un Avvocato. In tale direzione si è mossa anche la recente Riforma Cartabia, modificando l'art. 163 c.p.c., il quale adesso stabilisce che nell'atto introduttivo del giudizio debba essere espressamente inserito l'avvertimento che «la difesa tecnica mediante Avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale [...] e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». Sempre l'articolo 24 della Costituzione, al terzo comma, espressamente prevede che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». La legge ordinaria ha dato concretezza alla norma di rango costituzionale con il D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di Giustizia) in cui, tra gli altri, è disciplinato l'istituto del Patrocinio a spese dello Stato. Il Gratuito Patrocinio, dunque, è un istituto consacrato nella Costituzione e nella legislazione processuale. Per accedervi sono necessari alcuni requisiti soggetti e reddituali. Sussistendo tali requisiti, quindi, si può fare richiesta di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Momento di efficacia dell’ammissione[Torna su] Da quando decorre il Gratuito Patrocinio? Molti Avvocati si scontrano, nella pratica quotidiana, con il dubbio sull'efficacia temporale del Patrocinio a spese dello Stato. Per chiarire la portata del problema, basterà illustrare la prassi. Il soggetto che voglia agire o che sia stato convenuto in giudizio (civile, penale, tributario, amministrativo) avendone i presupposti, fa istanza (con l'aiuto del proprio Avvocato) per essere ammesso al Gratuito Patrocinio. La legge stabilisce che «nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate». Questo è quello che stabilisce l'art. 126 DPR 115/2002. Perciò, dal momento in cui si presenta l'istanza di ammissione, passano almeno dieci giorni (nella prassi sono spesso molti di più). Sovente non si può, però, attendere l'arrivo della delibera o del Decreto di ammissione, così si è costretti a costituirsi o a iscrivere la causa a Ruolo subito dopo la presentazione dell'istanza. Il quesito che molti Avvocati si pongono, però, è se le attività svolte successivamente alla presentazione dell'istanza, fino al momento dell'ammissione effettiva, siano o meno coperte dal Patrocinio a spese dello Stato. Il problema è stato affrontato e risolto nel 2011 dalla Corte di Cassazione. La Cassazione n. 24729/2011[Torna su] Momento di decorrenza del Patrocinio Gratuito. La vicenda che è sottesa alla sentenza in commento riguarda il caso di un Avvocato che aveva contestato il provvedimento di liquidazione degli onorari in suo favore. Precisamente, i giudici di prime cure non avevano ritenuto di poter comprendere nella liquidazione a carico dello Stato le voci (delle allora Tariffe Forensi) inerenti alle attività di “posizione archivio”, “disamina”, “reclamo” e “iscrizione a Ruolo” quanto ai diritti di procuratore, nonché per le voci “studio della controversia” e “preparazione e redazione del reclamo” quanto agli onorari di avvocato. Ciò sulla scorta della motivazione secondo cui la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della parte assistita dall'Avvocato, fosse stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669 “terdecies” c.p.c. Questo particolare procedimento, infatti, ha un termine di decadenza di quindici giorni, che nel caso di specie (e nella generale prassi dei Consigli dell'Ordine e dei Tribunali) non sono sufficienti per ottenere per tempo la delibera definitiva ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Per tale motivo, l'Avvocato aveva diligentemente svolto tutte le attività di cui sopra immediatamente dopo la presentazione dell'istanza, ma prima che fosse adottata la delibera di cui al citato art. 126 D.P.R. 115/2002. Il ricorso in Cassazione verte sull'interpretazione dell'art. 126 D.P.R. 115/2002, che fissa il suindicato termine di dieci giorni per l'emissione della delibera di ammissione da parte del COA. Il ricorrente, infatti, ha argomentato che «ai sensi dell’art. 126 sopra menzionato il competente organo ammette l’interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell’istanza e previa verificazione della non manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso intende far valere». In tal senso assume il ricorrente che il predetto termine non può di certo nuocere alle ragioni dell'interessato: specialmente se si considera che la norma - nel prevedere che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati debba valutare la non manifesta infondatezza delle pretese del richiedente - debba, quindi, valutare anche il reclamo. Reclamo che andrebbe, quindi, redatto contestualmente all'istanza. Se non si ammettesse che tale attività rientri nel Gratuito Patrocino anche se esercitata prima dell'ammissione, il diritto di difesa verrebbe compromesso e svuotato di contenuto. Cosa che è accaduta nel caso in esame, in quanto il Tribunale ha ritenuto che «il termine concesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per deliberare» fosse in pratica stabilito in favore del Consiglio stesso, in quanto non ha ritenuto che «l’ammissione al gratuito patrocinio fosse avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria». La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. La Corte, infatti, da un lato ha preso atto del fatto che tutte le attività escluse, tra le quali anche la redazione del Reclamo, fossero state compiute prima dell'adozione della delibera di ammissione da parte del competente COA. Per altro verso ha, però, affermato che «è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R.. 30-52002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile». E ancora, interpretando correttamente la norma in esame, la Corte ha rilevato che «dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 (refuso, n.d.a.) del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa, come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso». In poche parole, stante che è la legge stessa a stabilire che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati debba valutare la fondatazze della pretsa da far valere in giudizio, è ovvio che prima dell'ammissione al GP si debbano compiere attività legali di grande spessore (quali lo studio della controversia e la redazione dell'atto) che non possono essere escluse dalla liquidazione degli Onorari con Gratuito Patrocinio. Alla luce dell'analisi della legge e dei ragionamenti svolti in sentenza, la Corte conclude accogliendo il ricorso e affermando che si deve «ritenere che l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria» e non al momento della successiva adozione della delibera di ammissione, la quale in pratica retroagisce al momento dell'iscrizione a Ruolo della causa. Per approfondire l'argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito: |
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