Data: 30/09/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

Riforma Cartabia e praticanti avvocati

Il COA di Novara chiede al CNF di sapere "Se il Decreto legislativo n. 150/2022 che ha modificato l'art. 550 c. p. p. ha inteso estendere la legittimazione del praticante avvocato, dotato di patrocinio sostitutivo, in campo penale a tutte le ipotesi di reati previsti in detto articolo".

La risposta del Consiglio Nazionale Forense è resa con il parere n. 15/2023.

La nuova formulazione dell'articolo 550 c.p.p. "riguarda esclusivamente i casi in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio, nulla esplicitamente disponendo sulle condizioni per esercitare il patrocinio in tali casi" anticipa il CNF. "Esplicita è invece la delimitazione degli ambiti in cui è possibile esercitare il patrocinio sostitutivo in materia penale: l'articolo 41, comma 12, della legge n. 247/12 prevede infatti che, in materia penale, il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato 'nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore'" prosegue il Consiglio.
Come correttamente ricordato dal richiedente, la Corte di cassazione ha ritenuto – da ultimo con la sentenza n. 224/2023 – che "le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all'esito della regolare iscrizione all'albo degli avvocati e che, pertanto, la costituzione del praticante al di fuori di tali limiti è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale".
Per cui, alla luce dei principi ricordati, il CNF ritiene che "in assenza di una riformulazione del comma 12 dell'articolo 41 – non sia possibile estendere in via interpretativa gli ambiti in cui è possibile esercitare il patrocinio sostitutivo".


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