Data: 15/08/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Preliminarmente si osserva che, nella presente vicenda, la posizione dell'Inpdap può essere riguardata solo in relazione al profilo dell'ordinatore secondario di spesa, il che peraltro non induce a disporne l'estromissione dal giudizio, atteso che la pronuncia nel merito riverbera gli effetti anche nei confronti dell'Istituto previdenziale. Come esposto in narrativa, con l'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza appellata, il C. eccepiva la illegittimità del calcolo dell'indennità di ausiliaria effettuato dall' Amm.ne della Difesa. Tuttavia, a differenza di quanto si legge nella motivazione della sentenza, le censure del ricorrente si appuntavano non già sul fatto che il parametro di riferimento individuato dall'Amm.ne fosse quello del trattamento economico dell'ufficiale in servizio con “grado” corrispondente a quello posseduto dal ricorrente all'atto del collocamento in ausiliaria, bensì sul diverso ragionamento riguardante “l'anzianità di servizio” da prendere in considerazione. A parere del ricorrente difatti, per effetto dell'art. 67 della legge n. 113/54 come modificato dall'art. 44, comma primo, lett. B, della legge n. 224/1986, il calcolo della indennità di ausiliaria sarebbe dovuto avvenire ragguagliando il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado con anzianità di servizio di 46 anni (corrispondente al servizio utile raggiunto dal ricorrente all'atto del collocamento in ausiliaria) e non, come effettuato dall'Amm.ne, con quella relativa al servizio effettivo (pari a 40 anni). Non v'è dubbio che nella sentenza impugnata non vi sia corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo il Giudice diversamente interpretato le doglianze dell'interessato che si appuntavano unicamente su tale argomento e non anche in relazione alla qualifica posseduta all'atto della cessazione. Corte dei Conti, Sezione I^ giurisdizionale centrale, Sentenza 3.5.2007 n° 111
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