Data: 16/09/2023 06:00:00 - Autore: Emanuele Crozza
Sostituzione pena detentiva e poteri discrezionali del giudice
L'art. 545 bis del c.p.p., inserito dall'art. 31 comma 1 del D.L.vo n. 150 del 10 Ottobre 2022, prevede che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso le parti.
Il Giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri.
La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (L. 24 Novembre 1981 n. 689 art. 58).
La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
1) il divieto di detenere portare qualsiasi titolo armi, munizioni ed esclusivi anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia
2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misura di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissioni di reati, salvo che si tratti di familiare o di altre persone conviventi stabilmente
3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva
4) Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente
5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena
Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (L. 24 Novembre 1981 n. 689 art. 56 ter).
La Cassazione ha ribadito che la sostituzione della pena implica una valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Pertanto una volta che le determinazioni del giudice del merito siano compiutamente motivate, non vi è spazio per un intervento del giudice di legittimità, in forza del principio per il quale in tema di sanzioni sostitutive l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dalla legge 24 novembre 1981 numero 689 articolo 53, costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Cass. Pen. Sez I Sentenza n 36252 del 30/08/2023).
La Cassazione ha inoltre precisato che le prescrizioni che accompagnano le pene sostitutive, lungi dall'essere pene accessorie la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione da parte del giudice, costituiscono un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, come tale da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. La richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive o il consenso prestato in caso di richiesta proveniente dal pubblico ministero, implica dunque necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano (Cass. Pen. Sez I Sentenza n 30768 del 14/07/2023).
Avv. Emanuele Crozza
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