Data: 28/09/2023 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia

Revisione mantenimento a seguito di licenziamento o dimissioni

La disciplina dell'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) dispone chiaramente che lo stesso debba essere determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato e che, in caso di giustificati motivi sopravvenuti successivamente, su istanza di parte, sia possibile che il giudice ne disponga la revoca o la modifica.
Nel caso specifico di un coniuge che perde il proprio lavoro a seguito di un licenziamento � possibile che si ottenga una modifica dell'assegno, ma non � un procedimento automatico. �, infatti, bene ribadire che la sola perdita del proprio posto di lavoro non � una conseguenza diretta di una revisione dell'assegno di mantenimento, ma spetter� al giudice valutare la possibilit� di ottenere un altro impiego tenendo in considerazione una serie di parametri che vanno dall'et�, alla precedente mansione svolta, fino al titolo di studio dell'interessato. Inoltre, � fondamentale valutare anche la situazione economica generale del coniuge e rendersi conto che la perdita del lavoro abbia avuto un impatto significativo sul reddito dell'individuo e che l'incapacit� economica sia incolpevole ed oggettiva.

Ma se l'obbligato si vuole dimettere volontariamente dal proprio posto di lavoro? Potrebbe comunque ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento?

Come abbiamo detto precedentemente, la semplice mancanza del posto di lavoro non � di per s� condizione fondamentale per la riduzione dell'assegno di mantenimento e che dovr� essere il giudice a valutare caso per caso.

Il caso delle dimissioni volontarie presentate da uno dei coniugi non rientra nelle circostanze in cui comunemente si ha una riduzione del contributo di mantenimento proprio per la natura della cessazione del rapporto di lavoro. La volontariet� del coniuge che sceglie di dimettersi fa in modo che non sussistano i requisiti di oggettiva ed incolpevole incapacit� a provvedere al versamento dell'assegno; lo stesso, infatti, non star� sfruttando al massimo la propria capacit� lavorativa per propria scelta e dunque non avr� diritto ad una riduzione. Solo in caso di dimissioni per giusta causa allora il giudice potr� valutare una richiesta di modifica. La stessa situazione funziona anche all'inverso: qualsiasi coniuge che riceve l'assegno di mantenimento dovesse dimettersi dal proprio lavoro per cercare di ottenere un aumento del contributo ricevuto vedr� la propria richiesta respinta.


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