Data: 07/10/2023 11:11:00 - Autore: Redazione
In tema di sorveglianza speciale, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza 40438/2023 ha affermato che, "nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con riguardo al solo punto concernente l'omessa motivazione sull'istanza di revoca dell'obbligo di soggiorno, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica". In altri termini, nel nuovo processo ci si deve focalizzare esclusivamente sul punto che ha portato all'annullamento della sentenza originale. La Cassazione richiama così alla necessità di limitare il campo delle questioni che possono essere introdotte nel giudizio di rinvio. La vicenda ha avuto origine da un provvedimento del Tribunale di Torino che aveva disposto in merito a una misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. Con successivo provvedimento la Corte d'Appello aveva ridotto a due anni la misura di prevenzione. Il caso finiva in Cassazione e la Seconda sezione della Corte disponeva l'annullamento con rinvio del decreto della Corte di appello, limitatamente al punto concernente l'omesso esame del motivo concernente la revoca dell'obbligo di soggiorno. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino ha revocato l'obbligo di soggiorno e, in motivazione, ha ritenuto inammissibile perché estranea al perimetro del giudizio di rinvio, la richiesta di revoca della misura di prevenzione avanzata sulla base della sopravvenuta sentenza di assoluzione.
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