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Data: 15/10/2023 07:00:00 - Autore: Matteo Santini
Trust: cos'è e come si costituisce
Nel trust i beni del patrimonio di una persona vengono separati per raggiungere specifici fini a favore di beneficiari o per uno scopo. I beni sono amministrati da un soggetto chiamato "trustee".
Il Trust viene spesso istituito per proteggere il patrimonio o per gestioni patrimoniali controllate e in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale. I soggetti presenti nel Trust sono:
- il disponente, ovvero colui che istituisce il trust e che trasferisce l'intestazione di beni che vengono poi amministrati dal trustee, nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo;
- il trustee, ovvero colui che gestisce e amministra i beni conferiti nel trust nell'interesse dei beneficiari. Il trustee può essere: un soggetto non professionista, un professionista di fiducia del settlor; una persona giuridica, di solito in forma di società di capitali (Trust Company o Società Fiduciaria).
Il disponente intesta i beni al trustee, il quale deve amministrarli nel rispetto delle "regole" del trust fissate dal disponente e nell'interesse del beneficiario.
Una figura che spesso ricorre nei Trust (anche se normalmente non è obbligatoria) è quella del guardiano ovvero un soggetto che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee. L'atto istitutivo del trust può contemplare anche la previa autorizzazione del guardiano per il compimento di alcuni specifici atti. Quando il disponente ricopre anche la posizione di trustee, il trust si definisce "autodichiarato"; in questo caso il vincolo di destinazione sui beni si costituisce all'interno dello stesso patrimonio del disponente. A livello pratico il trust si istituisce tramite un atto istitutivo (atto unilaterale del disponente sottoscritto, per accettazione dell'incarico, anche dal trustee. I beneficiari non sono parte dell'atto) e un atto di dotazione patrimoniale. Successivamente all'istituzione del trust, il disponente o anche terzo potranno conferire nel Trust ulteriori beni. I beni che vengono conferiti in un trust non sono più di proprietà del disponente ma vengono intestati al trustee, pur non facendo parte del suo patrimonio personale. Infatti il bene di cui è titolare il trustee è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione. Gli effetti
La Corte di Cassazione (8082/2020) ha sancito che l'atto di trasferimento dei beni «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust». La separazione patrimoniale permette di evitare che questi possano essere aggrediti dai creditori, sia del disponente (che non ne è più proprietario), sia del beneficiario (che non ne è ancora proprietario), ma anche del trustee, poiché si tratta di beni separati dal suo patrimonio personale. I beni costituiti in trust possono dunque essere aggrediti solo dai creditori del trust. La circolare 34/E de 20.10.2022 in relazione alla segregazione patrimoniale ha chiarito che l'istituto del Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "disponente" (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito "trustee", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo. L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti. Lo scopo del trust deve essere meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico.
I motiviTra i motivi che inducono alla costituzione di un Trust vi sono: - la protezione patrimoniale: i beni in Trust sono infatti insensibili ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali sconsiderati (gioco d'azzardo, abuso di droghe, ecc.)
- riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust opachi' dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società.
- tutela dei minorenni e dei soggetti con handicap: spesso, le disposizioni prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;
- tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nell'organizzazione di un efficiente passaggio generazionale dell'azienda e del patrimonio dell'imprenditore. E' importante, però, tenere presente che la separazione patrimoniale è solo una conseguenza della costituzione del trust, e non può mai esserne la ragione. Un trust, deve avere comunque avere uno scopo che non può essere solo quello di ottenere la separazione patrimoniale.
I diversi utilizziLa circolare dell'Agenzia delle Entrate sopracitata ha di fatto individuato le specifiche finalità del trust.
Nella pratica, fermo restando l'elemento essenziale della "segregazione", si riscontrano diversi utilizzi dell'istituto che si differenziano per le finalità perseguite, si pensi ad esempio:
- al "trust di scopo", istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.);
- al "trust familiare", istituito con finalità di assistenza o in vista della successione;
- al "trust Dopo di Noi", istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge denominata "Dopo di Noi";
- al "trust di garanzia", istituito per tutelare l'interesse di uno o più creditori del disponente;
- al "trust liquidatorio", istituito per realizzare la liquidazione dell'attivo dei beni del disponente.
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