Data: 15/10/2023 07:00:00 - Autore: Matteo Santini

Trust: cos'� e come si costituisce

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Nel trust i beni del patrimonio di una persona vengono separati per raggiungere specifici fini a favore di beneficiari o per uno scopo. I beni sono amministrati da un soggetto chiamato "trustee".

Il Trust viene spesso istituito per proteggere il patrimonio o per gestioni patrimoniali controllate e in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale.
I soggetti presenti nel Trust sono:

  • il disponente, ovvero colui che istituisce il trust e che trasferisce l'intestazione di beni che vengono poi amministrati dal trustee, nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo;
  • il trustee, ovvero colui che gestisce e amministra i beni conferiti nel trust nell'interesse dei beneficiari. Il trustee pu� essere: un soggetto non professionista, un professionista di fiducia del settlor; una persona giuridica, di solito in forma di societ� di capitali (Trust Company o Societ� Fiduciaria).

Il disponente intesta i beni al trustee, il quale deve amministrarli nel rispetto delle "regole" del trust fissate dal disponente e nell'interesse del beneficiario.

Una figura che spesso ricorre nei Trust (anche se normalmente non � obbligatoria) � quella del guardiano ovvero un soggetto che garantisce la correttezza delle attivit� svolte dal trustee.
L'atto istitutivo del trust pu� contemplare anche la previa autorizzazione del guardiano per il compimento di alcuni specifici atti.
Quando il disponente ricopre anche la posizione di trustee, il trust si definisce "autodichiarato"; in questo caso il vincolo di destinazione sui beni si costituisce all'interno dello stesso patrimonio del disponente.
A livello pratico il trust si istituisce tramite un atto istitutivo (atto unilaterale del disponente sottoscritto, per accettazione dell'incarico, anche dal trustee. I beneficiari non sono parte dell'atto) e un atto di dotazione patrimoniale. Successivamente all'istituzione del trust, il disponente o anche terzo potranno conferire nel Trust ulteriori beni. I beni che vengono conferiti in un trust non sono pi� di propriet� del disponente ma vengono intestati al trustee, pur non facendo parte del suo patrimonio personale. Infatti il bene di cui � titolare il trustee � vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione.

Gli effetti

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La Corte di Cassazione (8082/2020) ha sancito che l'atto di trasferimento dei beni �non determina effetti traslativi perch� non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che � tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust�.
La separazione patrimoniale permette di evitare che questi possano essere aggrediti dai creditori, sia del disponente (che non ne � pi� proprietario), sia del beneficiario (che non ne � ancora proprietario), ma anche del trustee, poich� si tratta di beni separati dal suo patrimonio personale. I beni costituiti in trust possono dunque essere aggrediti solo dai creditori del trust.
La circolare 34/E de 20.10.2022 in relazione alla segregazione patrimoniale ha chiarito che l'istituto del Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "disponente" (o settlor) � con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o pi� atti dispositivi � trasferisce ad un altro soggetto, definito "trustee", beni (di qualsiasi natura), affinch� quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalit� individuate dal disponente medesimo.
L'effetto principale dell'istituzione di un trust � la segregazione patrimoniale in virt� della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Lo scopo del trust deve essere meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico.

I motivi

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Tra i motivi che inducono alla costituzione di un Trust vi sono:
  • la protezione patrimoniale: i beni in Trust sono infatti insensibili ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o pi� soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di pi� impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio pu� essere compromesso da attivit� professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali sconsiderati (gioco d'azzardo, abuso di droghe, ecc.)
  • riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo pu� essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza � riferita prevalentemente ai trust opachi' dove il trust pu� rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e societ�.
  • tutela dei minorenni e dei soggetti con handicap: spesso, le disposizioni prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore et� o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;
  • tutela del patrimonio per finalit� successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nell'organizzazione di un efficiente passaggio generazionale dell'azienda e del patrimonio dell'imprenditore. E' importante, per�, tenere presente che la separazione patrimoniale � solo una conseguenza della costituzione del trust, e non pu� mai esserne la ragione. Un trust, deve avere comunque avere uno scopo che non pu� essere solo quello di ottenere la separazione patrimoniale.

I diversi utilizzi

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La circolare dell'Agenzia delle Entrate sopracitata ha di fatto individuato le specifiche finalit� del trust.

Nella pratica, fermo restando l'elemento essenziale della "segregazione", si riscontrano diversi utilizzi dell'istituto che si differenziano per le finalit� perseguite, si pensi ad esempio:

  • al "trust di scopo", istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attivit�, ecc.);
  • al "trust familiare", istituito con finalit� di assistenza o in vista della successione;
  • al "trust Dopo di Noi", istituito a favore dei soggetti con disabilit� gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge denominata "Dopo di Noi";
  • al "trust di garanzia", istituito per tutelare l'interesse di uno o pi� creditori del disponente;
  • al "trust liquidatorio", istituito per realizzare la liquidazione dell'attivo dei beni del disponente.


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