La vicenda approdava in Cassazione e gli Ermellini danno ragione al legale.
Per cui dando seguito alla richiamata giurisprudenza, i giudici della S.C. ribadiscono che:
"a) la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una aspettativa di fatto, ma è un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione; pertanto, la sua perdita - che consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (quale nel caso di specie l'acquisizione di nuova clientela) conseguente (secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica) alla condotta illecita altrui - integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (Cass. n. 12211 del 2015; n. 21245 del 2012; n. 4400 del 2004; n. 11340 del 1998; n. 2167 del 1996);
b) in caso di mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati del professionista legale rileva (non tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto) il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della "perdita" può essere pretesa, se non in termini di "possibilità" e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa (Cass. n. 19497 del 2017);
c) il danno da mancata acquisizione di clientela, costituendo una forma di danno da perdita di chance e trovando il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., si distingue dal danno da contrazione di fatturato che rientra nelle fattispecie del danno emergente e del lucro cessante, previsti dall'art. 1223 c.c.: trattasi di voci di danno che hanno presupposti diversi e quindi rimandano ad oneri probatori diversi (Cass. n. 29829 del 2018);
d) il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato ad una attività professionale o commerciale (Cass. n. 19342/17), sempre che di esso sia data prova in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. n. 14916/18); detta liquidazione non è esclusa dalla assenza di documentazione probatoria fiscale dalla quale desumere la contrazione reddituale (che, se presente, sicuramente può incedere sulla materiale quantificazione dello stesso ma, nondimeno, non può escluderne la sussistenza)".
Da qui l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo esame alla luce dei principi sopra enucleati.