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Data: 23/10/2023 09:00:00 - Autore: Simone Solito Lo sport, da sempre, � fondamento della cultura italiana, qualcosa di insito in ognuno di noi: negli oratori, nei centri estivi, nelle scuole, negli eventi di piazza o nelle sagre di paese non c'� occasione in cui non venga praticato. Ne siamo circondati e, spesso non rendendocene conto, � colonna vertebrale della collettivit�. Ecco un'analisi di questo "sport" che - di recente - � entrato nella nostra carta fondamentale, per tramutarsi in un diritto di rango costituzionale. E' l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023 [1] ad introdurre, nell'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, quanto segue: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivit� sportiva in tutte le sue forme".La Repubblica non istituisce, n� configura, bens� "riconosce". Un verbo utilizzato in pi� occasioni in altri articoli della carta, sin dalla prima stesura del 1948, che comporta la presa di coscienza su una realt� pre-esistente meritoria di tutela e promozione. Una realt� anteriore e superiore a quella che l'ordinamento giuridico potrebbe disciplinare, una realt� definibile, oltre che pre-esistente, anche come pre-giuridica. Il "valore" esprime una sorta di beneficio, un quid pluris, un bagaglio di utilit� misurabili attraverso gli effetti su chi lo pratica che, su tre direttrici, sono educative, sociali e di promozione del benessere psicofisico:
In ultima analisi, ci si deve soffermare sul significato della "attivit� sportiva in tutte le sue forme". Si ravvede la volont� del legislatore di tutelare lo sport in una chiave interpretativa ampia, la pi� ampia possibile, proprio perch� nessuna forma di attivit� sportiva � in considerazione dei complessivi benefici per la societ� � possa essere limitata, affinch� possa godere del massimo appoggio istituzionale per la sua pratica [3]. E' su questo punto, per�, che occorre prestare la massima attenzione, il focus principale del limite di tutela che � essendo volutamente ampia � comporta il rischio di non qualificare correttamente cosa � sport da cosa �, ad esempio, una iniziativa ludico-sociale. Non tutte le attivit� sportive, infatti, possono essere considerate tali. Non � sufficiente un generico dispendio energetico dell'attivit� motoria e neppure i caratteri di competitivit� o di ciclicit� nello svolgimento della stessa. Per identificare una attivit� come sport occorre fare riferimento alla tabella del Comitato Olimpico Nazionale Italiano [4] - aggiornata d'intesa con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dove sono inserite tutte le sue "forme" ammesse. Integrano questa tabella le specifiche norme approvate dalle federazioni e dagli organi preposti alla vigilanza e alla organizzazione delle varie discipline: non pu� applicarsi il diritto allo sport al di fuori di questi atti regolamentari. In altri termini, si suppone che la tutela costituzionale non possa sicuramente coinvolgere attivit� sportive che siano penalmente contra legem come le gare clandestine tra automobili [5], ma nemmeno quegli eventi che � seppur non illegali � presentino caratteri ludico-sportivi che per� discordano dalle attivit� che godono del riconoscimento del CONI. In questa ultima ipotesi, sono molteplici i casi di manifestazioni "sportive" che � pur vantando il patrocinio di comuni ed enti locali - di "sportivo" in senso stretto non hanno nulla [6]. La tutela costituzionale dello sport ne riconosce il valore, senza determinarne un diritto. Per certi versi, il suo inserimento nella carta fondamentale non era una necessit� n� era avvertita dall'opinione pubblica quale una priorit� politica. Perch� inserirlo nell'articolo 33? Sicuramente per concretizzare un percorso iniziato nel 2009 con la XVI Legislatura, sicuramente per compiere un passo in avanti: quello di dimostrare la volont� di intraprendere � questo � l'auspicio � il cammino verso l'attuazione di quel diritto allo sport non ancora definito ma che sia, prima o poi, garantito a tutti e a tutti i livelli. La tutela dei cosiddetti "lavoratori dello sport", i problemi sull'accessibilit� universale alla pratica sportiva, le forme di sostegno alle associazioni, lo sviluppo urbano di pari passo alla creazione di spazi sportivi e la sostenibilit� delle relative attivit� sono argomenti su cui la classe dirigente sportiva e politica dovr� interrogarsi. Ad oggi, il diritto costituzionale allo sport non � rilevante se non per la sua grande forza programmatica che dovr� coinvolgere i pi� importanti attori delle istituzioni, con lo scopo di accendere il dibattito sportivo nei pi� autorevoli tavoli nazionali, in modo che diventi una presenza costante nelle politiche pubbliche da intraprendere [7].
Convogliare le risorse finanziarie nel giusto modo, soprattutto alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza � che nella Missione n. 5 sulla "Inclusione e Coesione" prevede investimenti per 1 miliardo di euro per la realizzazione di interventi di potenziamento delle infrastrutture sportive [8] - potrebbe essere solo l'inizio di un ambizioso percorso che, oltre a mettere in movimento le persone, pu� rimettere in movimento un intero paese, affinch� l'Italia torni a correre.
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