Data: 07/08/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Tribunale di Lecce, con pronuncia del 18 aprile 2006, ha statuito che, in ipotesi di mancata corresponsione dell'indennit� di maternit� alla lavoratrice dipendente, quest'ultima sia titolare di un vero e proprio "diritto alla retribuzione" a contenuto sia patrimoniale, che non prettamente patrimoniale.
Tale indennit�, infatti, costituisce per la lavoratrice madre il mezzo di sostentamento per s� e per la propria famiglia: sono, quindi, risarcibili non solo i danni che rappresentano una conseguenza diretta del mancato pagamento, ma anche quelli c.d. "indiretti", quali il danno esistenziale, che costituisce il normale effetto dell'inadempimento contrattuale. Graver�, comunque, sulla lavoratrice l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno lamentato e l'inadempimento del datore di lavoro, oltre che l'impossibilit� di prevenire od evitare il nocumento medesimo. (Avv. Valentina Rossi) Tribunale di Lecce, Sentenza 18.4.2006 - Avv. Valentina Rossi
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