Data: 28/10/2023 06:00:00 - Autore: Redazione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 194/2023 (sotto allegata), ha dichiarato infondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravit� intrinseca dell'illecito commesso.

La disposizione censurata, nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l'ipotesi pi� grave consistente nell'aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La Consulta ha evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del reato vi � una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via pi� esteso. Al culmine di questa progressione vi � la condotta pi� grave di tutte, per la quale � prevista la revoca della patente: � quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell'autovettura provocando cos� un incidente stradale.
Ci� costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumit� delle persone, anche quando l'incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse.

� quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosit� di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate.
"La revoca della patente di guida - osserva la Corte - non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bens� una misura coerente con la finalit� preventiva della sanzione, perch� evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalit� deterrente, perch� sollecita una maggiore consapevolezza della gravit� del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perch� impone al condannato di sostenere nuovamente l'esame che lo abilita alla guida, attivando cos� un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione".

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