La questione controversa era la seguente: "Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullit� di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione".
La soluzione adottata dalla Cassazione � quella della nullit�. Nello specifico, hanno affermato le SS.UU.: "L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia gi� emerso che questi non conosca la lingua italiana, � affetta, in caso di mancata traduzione, da nullit� ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 c.p.p. Ove non sia gi� emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti � valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullit� dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e) c.p.p.".