Data: 02/11/2023 07:00:00 - Autore: Andrea Cagliero

La Consulta sull'art. 577 comma 3 c.p.

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La Corte costituzionale si � espressa su una questione di legittimit� costituzionale, sollevata sia dalla Corte d'assise di Cagliari (ordinanza del 6 novembre 2022) che dalla Corte d'assise d'appello di Torino (ordinanze del 4 e 10 maggio 2023), in merito all'art. 577 c. 3 c.p., nella misura in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro l'ascendente.

Una delle vicende di cui si � occupata la Corte d'assise d'appello di Torino, tra l'altro, � salita alla ribalta delle cronache nazionali. Trattasi, infatti, della posizione di Alex Pompa:un ragazzo di 18 anni, da sempre vittima assieme a madre e fratello dei maltrattamenti paterni, che, in occasione dell'ennesimo episodio di violenza ed intervenuto a difesa della genitrice, ha ucciso il padre con 34 coltellate.
Differentemente dai giudici di primo grado, che avevano assolto l'imputato, la Corte d'assise d'appello non ha riconosciuto la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, nemmeno nella forma putativa. Ha rilevato, invece, come fossero concedibili tre tipi di circostanze attenuanti: quelle generiche - per la giovanissima et�, il contesto in cui � maturata la vicenda, il comportamento processuale, l'incensuratezza -, quella del vizio parziale di mente, essendo il giovane affetto da "disturbo di adattamento post traumatico", proprio a causa delle sevizie del padre, e anche quella della provocazione.

La questione di legittimit� costituzionale

In estrema sintesi, i Giudici rimettenti hanno evidenziato come la disposizione di cui all'art.577 comma 3 c.p., introdotta nel 2019 con il c.d. codice rosso e che vieta il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti (ad eccezione di quelle ex artt.62 n.1, 89 e 98 e 114 c.p.) e l'aggravante dell'aver commesso il fatto contro l'ascendente, impedirebbe di irrogare una "pena proporzionata e calibrata sull'effettiva personalit� del reo e sul suo grado di responsabilit�".
In altri termini, pur apprezzando l'intento del legislatore di offrire una risposta sanzionatoria pi� severa di fronte a "fenomeni criminali caratterizzati dal collegamento tra l'azione omicidiaria e un rapporto di prevaricazione forza fondata sul genere, normalmente rinvenibile nell'uccisione della donna da parte del compagno", non si pu� celare come la norma in parola precluda al giudicante "la possibilit� di valutare, in concreto, se l'omicidio sia stato effettivamente conseguenza di rapporti di forza diseguali o comunque asimmetrici tra agente e vittima". Il rischio � che "i limiti al bilanciamento di circostanze si applicherebbero anche in situazioni diametralmente opposte a quelle considerate dal legislatore".
Un simile risultato contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost.

Le riflessioni della Consulta

Con la sentenza n.197 , depositata in data 30-10-23, la Corte costituzionale ritiene meritevoli di pregio le questioni di legittimit� sottoposte.
Il Giudice delle leggi premette che "da sempre il diritto penale distingue � nell'ambito degli omicidi punibili � tra fatti pi� e meno gravi", che la figura dell'omicidio abbraccia condotte profondamente differenti (basti pensare alla differenza tra un omicidio compiuto nel contesto mafioso e di quelle, appunto, dei casi in questione, dove la condotta omicida risponde ad anni di soprusi e sofferenza psicofisiche).
Da qui, l'esingenza che una simile diversit� si rifletta anche sulla dosimetria della pena.
"Attraverso il flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze, il nostro ordinamento consente dunque al giudice di commisurare una pena maggiormente calibrata rispetto all'intensit� del disvalore della singola condotta omicida, nel rispetto dei principi costituzionali appena menzionati, nonch� di tener conto di ulteriori circostanze che � pur non incidendo sul minor grado di disvalore oggettivo o soggettivo del fatto di reato � esprimono tuttavia una minore necessit� di applicare una pena nei confronti del suo autore, in considerazione ad esempio della sua condotta successiva al reato."
In tema di pena proporzionata, la Consulta si spinge anche in un confronto con le realt� di altri Paesi europei. Cita, ad esempio, la Germania, dove l'omicidio � punito con l'ergastolo, nei casi pi� gravi, ma anche con una pena da anni 1 ad anni 10 per quelli meno deplorevoli.
Viene riconosciuto il particolare valore delle circostanze attenuanti generiche, le quali "costituiscono il luogo privilegiato in cui possono trovare spazio, nella fase di determinazione giudiziale della pena, considerazioni di equit� e di umana "compassione" nei confronti dell'autore del reato, in ragione delle circostanze individuali nelle quali si � trovato ad agire all'epoca del fatto, o versa al momento della condanna:dall'immaturit� connessa alla giovane et� dell'autore o alla sua et� particolarmente avanzata, alla presenzadi disturbi della personalit� che non attingano la soglia del vizio parziale di mente, a traumi subiti nella propria storia personale, a condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate, ovvero a condotte successive come l'immediata e spontanea autodenuncia, la piena collaborazione processuale, le attivit� di studio o lavoro intraprese nell'attesa del processo".

Sulla base di queste riflessioni, la Corte afferma che il generico intento del legislatore, di dare una risposta sanzionatoria pi� severa per gli omicidi commessi in ambiti familiari o di rapporti affettivi, non supera il vaglio di costituzionalit�.
Sebbene non possa essere impedita la possibilit� di introdurre deroghe alle regole sul bilanciamento tra circostanze, essa non pu� comunque prevalicare sui diritti costituzionali. Sul punto, tra le varie argomentazioni spese, spicca la necessit� di tenere sentitamente distinti l'obiettivo di arginare gli episodi di femminicidio e l'irrogazione di una pena proporzionata al fatto (come, appunto, quello dell'agente che uccide spinto dall'esasperazione e da una situazione non pi� tollerabile). Motivo per cui, l'art. 577 comma 3 c.p. viola sia il principio di uguaglianza che di proporzionalit�.

Il dispositivo

La Corte costituzionale, dunque, dichiara "l'illegittimit� costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2) e 62 bis cod. pen."

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