Data: 06/11/2023 10:00:00 - Autore: Redazione


L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 18 L. n. 247/2012 (gi� art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre requisiti imprescindibili. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 170/2023 (sotto allegata), chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato da un legale avverso la delibera di cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici.

In particolare, precisa il CNF, i tre elementi sono i seguenti:

  • deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unit� organica autonoma;
  • colui che richiede l'iscrizione � in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all'esercizio professionale (conditio facti soggettiva) � faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attivit� professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente;
  • infine, la destinazione del dipendente� avvocato a svolgere l'attivit� professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
Costituiscono, poi, corollari di tali principi "le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneit� del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attivit� di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attivit� professionale".

Sulla scorta dei principi affermati, il Consiglio, ritenendo che al ricorrente "non sia stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Benevento e che, quindi, non siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012" ha rigettato il ricorso.


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