Data: 06/11/2023 12:00:00 - Autore: Lucio Mazzei

Divieto di scommesse dei calciatori: i fatti di cronaca

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Il presente articolo mira ad illustrare le norme alla base del divieto di scommesse per i calciatori e le eventuali sanzioni nel caso in cui l'illecito venga riscontrato, dopo l'accurata fase di indagine da parte della procura (ordinaria e/o sportiva).

I recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti i giovani calciatori Zaniolo, Tonali e Fagioli (in attesa che altri nomi vengano fuori nelle indagini), autori, fino a prova contraria, di scommesse su siti di scommesse illegali, hanno messo in luce un'attivit� che � severamente vietata non solo per i calciatori, sia dilettanti che professionisti, ma anche per gli altri appartenenti al mondo del pallone, quali allenatori, dirigenti e presidenti, al fine di garantire un regolare svolgimento delle gare e dei campionati.

Riferimenti normativi

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Quali sono dunque le norme che vietano tale pratica?

In primis, � necessario menzionare l'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il quale recita:

"1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settore professionistico � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi � fatto, altres�, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle societ� la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell'art. 6, comma 1, il fatto � punito con l'applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravit� del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ� o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".

Illeciti sportivi a livello internazionale e responsabilit� delle societ�

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E' opportuno, inoltre, ribadire che � come riportato dal comma 3 del suddetto articolo - le pene sono molto severe per coloro i quali dovessero violare questo regolamento e le stesse si estendono anche a chi gioca all'estero e non solo a chi gioca in Italia per i seguenti motivi: evitare facili elusioni, dato che un giocatore che dovesse sapere di trasferirsi all'estero la stagione successiva, potrebbe essere pi� incline a compiere una serie di illeciti per la FIGC sapendo che non sar� punibile in un'associazione sportiva straniera e perch� il sistema dell'ordinamento sportivo � considerato un unico ambito, quindi una sanzione comminata da una federazione sportiva sar� estera automaticamente anche alla federazione dove il calciatore andr� a giocare.

Il comma 5, inoltre, prevede una responsabilit� anche per chi fosse venuto a conoscenza dell'irregolarit� commessa ed il conseguente obbligo di denuncia da parte delle medesime persone.

In ambito sportivo, i tempi della Procura Federale sono molto pi� celeri rispetti a quelli della Procura Ordinaria, la prima, infatti, ha 60 giorni per effettuare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con possibilit� di proroga di 40 ed eventualmente di altri 20, una volta ricevuto il predetto avviso, la parte coinvolta sa che potr� essere deferita e potr� scegliere la via del patteggiamento, ai fini di ottenere una riduzione della sanzione fino al 50%.

Il processo sportivo, inoltre, deve necessariamente concludersi entro 60 giorni dalla notifica del deferimento.


Con la speranza di essere stato esaustivo nella disamina della fattispecie giuridica del divieto di scommesse per i calciatori, l'autore invita chiunque interessato ad approfondire la materia a scrivergli privatamente all'indirizzo mazzei.lucio@yahoo.it


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