Data: 09/11/2023 06:00:00 - Autore: Marina Crisafi


Anche una spazzola per capelli può essere un'arma. Certo impropria, ma pur sempre un'arma. A dirlo è la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 44886/2023 (sotto allegata), accogliendo il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza del tribunale di Isernia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un uomo per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., escludendo l'aggravante dell'uso di armi.
Secondo il pg, invece, si trattava di lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria, una spazzola per capelli, per cui il delitto era perseguibile d'ufficio e non assumeva rilievo l'intervenuta remissione di querela.

Gli Ermellini gli danno ragione.

Costituisce consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, affermano, infatti, che "in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa" (cfr., ex multi, Cass. n. 8640/2016).

La motivazione della sentenza, dunque, "è affetta da violazione di legge, perché, pur dando atto della deposizione della persona offesa, che ha riferito di essere stata colpita 'con una spazzola che l'imputata aveva in mano durante la lite' - con le conseguenti lesioni contestate nell'imputazione, costituite da ferita lacero-contusa alla regione sopra-cigliare sinistra - ha affermato che tale oggetto non rientrerebbe 'tra quelli elencati nell'art. 585 c.p.'".

Né può essere condivisa, concludono dal Palazzaccio, "l'assimilazione, adombrata nelle argomentazioni della sentenza impugnata a sostegno della pronuncia liberatoria, tra il concetto di 'arma' di cui all'art. 585 comma 2 n. 2) c.p. e quello di 'oggetto atto ad offendere', il cui porto in luogo pubblico è vietato soltanto qualora privo di 'giustificato motivo' ai sensi dell'art. 4 comma 2, seconda parte, L. n. 110 del 1975, dal momento che il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere 'giustificato' quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica".

Per cui, sentenza annullata e parola al giudice del rinvio.


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