Data: 15/11/2023 09:00:00 - Autore: Silvia Pascucci

Cliente straniero e compenso avvocato

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Con ordinanza n. 29575/2023, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, con cui il giudice rilevava il proprio difetto di giurisdizione nell'ambito di un giudizio di opposizione proposto dai clienti stranieri, ingiunti a pagare l'onorario in favore dell'avvocato.

Il difetto di giurisdizione

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Il Giudice di primo grado riferiva che, essendo i clienti residenti in Marocco ed avendo gli stessi eletto domicilio in Italia unicamente presso il proprio legale per dare corso al procedimento giudiziario che li riguardava, non era configurabile la giurisdizione in capo al giudice italiano. A tal proposito, il Tribunale di Brescia ha affermato che "l'obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il pagamento delle prestazioni professionali della ricorrente, era priva del carattere della liquidità, dovendo quindi essere adempiuta al domicilio del debitore, e quindi, nella specie, in Marocco, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano".

La giurisdizione in caso di prestazione di servizi

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Avverso la suddetta decisione, il difensore proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, indicando, quale unico motivo d'impugnazione, la violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, L. 218/1995.

Il Giudice di legittimità ha dato avvio all'esame della questione posta evidenziando che, ai fini della giurisdizione, il richiamo operato dall'art. 3, comma 2, L. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 deve ora intendersi riferito al Reg. CE n. 44/2001 e, successivamente, al Reg. UE n. 1215/2012, che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Tali previsioni normative, che sono state richiamate dalla ricorrente, stabiliscono che la giurisdizione è individuata in capo "al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, con la precisazione che nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto."

Ciò premesso la Corte ha chiarito che, in tema di giurisdizione dei giudici italiani in presenza di soggetti stranieri, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea e quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste la giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. (sul punto si veda anche Cass. Sez. U - Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023).

Posto quanto sopra, quindi, la Suprema corte ha specificato che "nel caso della prestazione di servizi – quale incontestabilmente era la prestazione dedotta come oggetto del contratto posto alla base delle pretese della ricorrente (il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio) si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto" e, visto che nel caso di specie la prestazione legale consisteva nel patrocinio innanzi ad un'autorità giudiziaria italiana, la domanda di pagamento dei relativi compensi professionali deve essere avanzata dinanzi al giudice italiano che ne ha, quindi, la giurisdizione.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione, con la sopracitata ordinanza, ha accolto il ricorso dell'avvocato e ha cassato con rinvio la decisione adottata dal Tribunale di Brescia.


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