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Data: 01/08/2007 - Autore: www.laprevidenza.it L'articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 (allegato 1) ha aggiunto tre nuovi comma all'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con i quali ha dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula di contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione. In particolare, il comma 2-bis del predetto articolo 1 ha stabilito che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Il successivo comma 2-ter ha disposto che possono essere cedute le pensioni o le indennitā che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. Il comma 2-quater ha previsto che i prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Il secondo comma dell'articolo 13-bis ha, in ultimo, demandato ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di dettare le disposizioni per l'attuazione della normativa sui prestiti in parola. L'articolo 1, comma 346, lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (allegato 2), ha aggiunto il comma 3 all'articolo 1 del D.P.R. n.180 del 1950 con cui č stato stabilito che le cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra cui l'Inps), in deroga alle disposizioni generali in materia di cessione del credito, non hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti ma secondo modalitā che si č riservato al decreto definire. E stata, inoltre sancita la salvaguardia del trattamento minimo. Sulla Gazzetta Ufficiale n.32 dell' 8 febbraio 2007 č stato, da ultimo, pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n.313 (allegato 3) con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati ha dettato, come prescritto dal secondo comma dell'articolo 13-bis, le disposizioni attuative della norma in esame. Con i messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e n.10537 del 26 aprile 2007 sono state date alle Sedi le prime indicazioni per la gestione dei contratti di prestito notificati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto n.313 del 2006 (23 febbraio 2007). Inps, Circolare 31.5.2007 n. 91 |
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