Data: 31/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
L'art. 37,comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n°248, ha stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Tale termine, con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006, è stato prorogato al 1° gennaio 2007. L'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dalle citate norme, ha provveduto, previo scambio di dati con l'Agenzia delle Entrate, per i commercianti ed artigiani titolari di partita IVA alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e le causali per i versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti. Diversamente, per i soggetti non titolari di partita IVA l'Istituto ha provveduto alla spedizione anche dei modelli F24. Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 29 del 29 gennaio 2007 in ordine alla misura e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti, nel corrente esercizio, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.112, i contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 16 giugno 2007 (saldo 2006 e primo acconto 2007) ed entro il 30 novembre 2007 (secondo acconto 2007). Si fa presente che il versamento di giugno va effettuato entro il 18 giugno 2007 in quanto il 16 e 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica, così come precisato nelle istruzioni del mod. Unico P.F. 2007 nonché nel comunicato stampa del 7 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate. Inps, Circolare 12.6.2007 n° 92
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