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Data: 20/11/2023 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
I poteri del giudice istruttore dopo la Riforma Cartabia[Torna su] La disciplina dei poteri del giudice istruttore nella nuova formulazione degli artt. 188 e 189 c.p.c. riflette in pieno gli obiettivi generali perseguiti dalla Riforma Cartabia, sebbene il nuovo impianto normativo abbia lasciato qualche dubbio agli interpreti del diritto in ordine alla effettiva semplificazione e maggiore celerità del processo civile. L'istruzione della causa e il calendario del processo[Torna su] Nello specifico, il nuovo testo dell'art. 188 c.p.c. ricalca quello precedente, nel prevedere il potere-dovere del giudice di rimettere la causa in decisione al termine della fase istruttoria – fase, quest'ultima, di cui il giudice conserva la piena direzione, provvedendo all'ammissione ed assunzione dei mezzi di prova in base a quanto disposto dagli artt. 202 ss. e 209 c.p.c. (quest'ultimo, in particolare, gli conferisce il potere di considerare chiusa l'istruzione quando consideri superflua l'assunzione di ulteriori mezzi di prova). Va notato che il tenore letterale dell'art. 188 (là dove dispone che il giudice "rimette le parti al collegio") risente ancora della passata centralità del collegio in fase decisoria, laddove, ancor più dopo la recente Riforma Cartabia, la decisione da parte del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico è ormai diventata la normalità, mentre la decisione collegiale rappresenta l'eccezione. L'innovazione contenuta nel nuovo testo dell'art. 188 è rappresentata dal richiamo al "rispetto del calendario del processo", che il giudice deve osservare nella gestione della fase istruttoria. Il riferimento è a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 183, che impone al giudice di predisporre, in occasione della prima udienza di comparizione, il calendario delle udienze a questa successive, sino a quella di rimessione della causa in decisione, con la contestuale indicazione degli incombenti istruttori da espletare in ognuna di esse. È evidente, quindi, come anche con questa novella legislativa venga perseguito il generale obiettivo di assicurare la ragionevole durata del processo, in ossequio a quanto richiesto a livello di Unione Europea. La rimessione della causa in decisione ex artt. 187, 188 e 189 c.p.c.[Torna su] La rimessione della causa in decisione può essere disposta, oltre che nel caso di avvenuta assunzione di tutti i mezzi di prova precedentemente ammessi, anche quando il giudice, nel corso dell'istruzione, ritenga superflua l'assunzione di ulteriori mezzi di prova (art. 187 c.p.c., primo comma), o per far decidere separatamente una questione di merito preliminare o una questione pregiudiziale (art. 187, commi secondo e terzo). Ebbene, in tutti i casi appena esposti, il giudice fissa, a norma dell'art. 189 c.p.c. (così come novellato dalla recente Riforma), un'apposita udienza di rimessione della causa in decisione. Tale udienza prende il posto, in sostanza, della vecchia udienza per la precisazione delle conclusioni, prevista dal previgente testo dell'art. 189. La grande novità postulata da questo cambiamento consiste nell'anticipo, rispetto alla precedente disciplina, del momento in cui le parti possono precisare le conclusioni e depositare le comparse conclusionali. Infatti, la precisazione delle conclusioni, di norma, non avviene più all'udienza, ma con note scritte da depositarsi prima che questa abbia luogo. Parimenti, anche le comparse conclusionali e le conseguenti memorie di replica vanno depositate prima dell'udienza: come conseguenza di tali previsioni, è stato abrogato l'art. 190 c.p.c., che nella previgente disciplina regolava il deposito delle comparse successivo all'udienza. Precisazione delle conclusioni e udienza di rimessione in decisione[Torna su] Più nello specifico, all'esito della fase istruttoria ai sensi degli artt. 187 e 188, come sopra esaminati, il giudice fissa l'udienza per la rimessione della causa in decisione e assegna alle parti (che possono rinunziarvi) i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti del thema decidendum delineato dagli atti introduttivi e dalle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter c.p.c.; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza, per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di replica. Quello appena delineato è il modello di trattazione scritta della causa, la cui disciplina si completa con gli artt. 275 primo comma (davanti al collegio) e 281-quinquies primo comma (davanti al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico). Per un approfondimento sui diversi modelli di trattazione della causa possibili nel nuovo processo riformato (scritta, orale e mista) vi rimandiamo alla nostra apposita guida.
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