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Data: 20/11/2023 09:00:00 - Autore: Redazione
Il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. è a dolo generico. L'elemento soggettivo è integrato dalla consapevolezza dell'agente di compiere un atto invasivo della sfera di libertà sessuale della persona offesa. Questo quanto ha ricordato la terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 46182/2023 (sotto allegata), confermando la condanna d'appello nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del delitto de quo per aver trascinato all'interno della propria auto una donna e, immobilizzandola, aver tentato di toccarne le parti intime e di baciarla.
Per la S.C. il ricorso è inammissibile su tutta la linea, basato su rilievi in parte inammissibili e in parte infondati. A nulla rilevano i contrasti denunciati tra il narrato della persona offesa e quello dei testimoni, poiché la corte d'appello si è ben data carico di esaminare le due versioni, rilevando, con motivazione che è senz'altro scevra da profili di manifesta illogicità, che le stesse non erano in contrasto, tenuto conto del fatto che la teste citata aveva percepito solo l'ultima parte della vicenda e non il suo intero svolgersi.
Riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, "premesso che si tratta di reato a dolo generico - affermano quindi dal Palazzaccio - in ordine al quale l'elemento soggettivo è sufficientemente integrato dalla consapevolezza da parte dell'agente di compiere un atto invasivo della sfera di libertà sessuale della persona offesa, da questa non voluto, non può non osservarsi che la condotta di inserire una mano all'interno celie gambe di una persona (e, sia consentito osservare, tanto più, ma non esclusivamente, in quanto tale persona sia di genere femminile) e toccarne, sia pure al di sopra degli abiti indossati, la zona, nella specie, vaginale è atto di indubbia invasività sessuale, la cui connotazione, altresì enfatizzata - e, se necessario, confermata - sempre nella specie, dall'ulteriore progressione comportamentale , consistente nel tentativo di congiungere le proprie labbra a quella della persona offesa, non poteva sfuggire ad un qualunque soggetto agente, avente la capacità di valutare, come indubbiamente la aveva l'odierno ricorrente, il significato delle proprie azioni".
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