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Data: 29/11/2023 23:00:00 - Autore: Silvia Pascucci
Contrasto alla violenza sulle donne e domestica[Torna su]
Mercoledì 22 novembre il Senato ha approvato all'unanimità, con 157 voti favorevoli, il ddl n. 923 sul contrasto alla violenza sulle donne e domestica, incardinato con la relazione della senatrice Campione sul testo licenziato da Montecitorio, su mandato unanime conferitole, martedì 21 novembre, dalla Commissione Giustizia.
Ad accelerare l'iter di approvazione del ddl, sono stati i tragici fatti di cronaca che hanno di recente interessato una giovanissima vittima della violenza di genere, Giulia Cecchetin. Maggioranza e opposizione si sono unite e sono state immediatamente concordi "in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere". La nuova legge (n. 168/2023 sotto allegata) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 novembre 2023 per entrare in vigore il 9 dicembre 2023.
Progetto "Educare alle relazioni"[Torna su]
La politica accelera i tempi anche per l'introduzione di corsi antiviolenza nelle scuole, al fine di prevenire reati di genere e sensibilizzare le nuove generazioni. In questa direzione si muove il progetto "Educare alle relazioni" dedicato agli studenti, che il Governo sta discutendo proprio in queste ore. Il Progetto, tra le diverse misure, contempla gruppi di discussione e di autoconsapevolezza tra gli studenti delle superiori, con coinvolgimento di psicologi, ma anche di influencer, cantanti e personaggi amati dai ragazzi in qualità di ambassador. Il progetto prevede inoltre la costituzione di un gruppo-classe, che tenuto a riunirsi una volta alla settimana e che potrà coinvolgere anche avvocati, assistenti sociali e altri operatori attivi nel campo del contrasto alla violenza di genere. Il 25 novembre inoltre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le scuole dovranno organizzare incontri con esperti.
Il contenuto della nuova legge contro la violenza sulle donne[Torna su]
La nuova legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (di conversione del cd ddl Roccella) si compone di diciannove articoli, volti, sia a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, potenziamento delle misure cautelari e anticipazione della soglia della tutela penale, sia ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti aventi ad oggetto reati di violenza di genere o domestica.
Di seguito si riportano alcuni degli aspetti più significativi del provvedimento normativo adottato dal Parlamento.
L'articolo 2 "Potenziamento delle misure di prevenzione", nell'apportare alcune modifiche alle leggi antimafia, estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali, attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche a soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica, intervenendo anche sulla misura della sorveglianza speciale.
L'articolo 3 assicura priorità assoluta ai processi aventi ad oggetto reati i delitti di cui agli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, se ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale e quindi il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette in tale stato un fatto previsto dalla legge come delitto. La priorità, statuisce il successivo articolo 4, deve essere garantita anche alla richiesta di misura cautelare personale aventi ad oggetto reati di violenza di genere e domestica.
L'articolo 6 disciplina le iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, prevedendo, in particolare, la predisposizione di apposite linee guida nazionali volte a garantire un'adeguata formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
Gli articoli 7 e 8 introducono diversi strumenti volti a garantire la celerità processuale per l'applicazione delle misure cautelari aventi ad oggetto reati di genere e di violenza domestica, oltre a prevedere un sistema di monitoraggio trimestrale di raccolta dei dati sul rispetto dei termini procedimentali di cui al nuovo art. 362-bis c.p.p.
Alcune norme, tra cui quelle contenute agli artt. 9, 10, 11 e 15 si occupano della disciplina sanzionatoria e preventiva riguardante i reati in esame, prevedendo in particolare: l'innalzamento delle sanzioni penali applicabili alla violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, estendendone l'applicazione anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile; l'arresto in flagranza differito nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori; l'introduzione della misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica; la modifica del regime della concessione della sospensione condizionale della pena, disponendo che, ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre anche che tali percorsi siano superati con esito favorevole.
L'articolo 12 disciplina lo strumento del braccialetto elettronico nel caso in cui il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari.
L'articolo 14 estende le informazioni che devono essere rese alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti deliberati e inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.
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