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Data: 29/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti responsabili e dell'obbligato in solido, delle violazioni di cui all'art. 19-quater del decreto n. 252/2005, riscontrate dalla COVIP nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Sono queste le frasi iniziali della recentissima deliberazione COVIP in materia di vigilanza sulle attività dei fondi pensione e disciplina sanzionatoria dei medesimi. Il regolamento, strutturato in 8 articoli delinea il percorso sanzionatorio in caso di contestazioni sulle attività dei fondi. La parte interessata alla contestazione può presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della lettera di contestazione. (Giovanni Dami) Covip, Deliberazione 30.5.2007 - G.U. n. 130 del 7.6.2007 |
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