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Data: 25/02/2024 07:00:00 - Autore: Redazione
Reato di molestie per il marito che, in procinto di separarsi dalla moglie, la pedina e tenta di ascoltarne le telefonate. Così la quinta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 46813/2023), confermando la condanna dell'uomo ex art. 660 c.p.
Nel dettaglio, scrivono dal Palazzaccio, "la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 660 c.p. punisce colui il quale 'in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo'. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione inopportuna nella altrui sfera di libertà. Benché un minoritario indirizzo interpretativo ritenga che l'intrusione nella sfera personale del destinatario non possa prescindere da una dimensione temporale del fenomeno, il quale dovrebbe raggiungere una certa consistenza (v., in proposito, n. 52585/2017), la prevalente opinione giurisprudenziale ritiene che il reato in questione non si configuri come necessariamente abituale e che esso sia suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dalla norma incriminatrice in questione (cfr., ex multis, Cass. n. 19631/2018).
Tanto premesso, conclude il collegio, dichiarando inammissibile il ricorso, la sentenza impugnata ha offerto una congrua motivazione in ordine alla pluralità degli elementi fattuali idonei a configurare la condotta tipica, avendo la persona offesa riferito, che nel periodo in cui aveva deciso di separarsi dal marito, era stata più volte seguita dall'imputato, il quale l'aveva pedinata con la macchina ed era solito spiare, in casa, ogni suo comportamento, ascoltandone, persino le telefonate, pur quando la donna si chiudeva in camera per cercare di proteggere la propria riservatezza.
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