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Data: 29/11/2023 08:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea
Superbonus e cantiere sospeso[Torna su]
Superbonus e cantiere sospeso, cosa può fare il condominio? A questa domanda ha fornito risposta il tribunale di Pavia con la sentenza n. 1245/2023. Nella vicenda, un condominio, in qualità di committente, stipulava un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico rientranti nel cosiddetto super bonus 110%. Nel contratto venivano concordati gli interventi, i corrispettivi e le modalità di esecuzione ivi compreso il termine di esecuzione dei lavori. Il General Contractor approntava idoneo cantiere avviando le opere di competenza che però, venivano sospese ingiustificatamente. Nonostante ripetuti solleciti e il notevole lasso di tempo trascorso gli interventi non venivano ultimati. Di conseguenza, il condominio ricorreva in Tribunale chiedendo l'esecuzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti, ed in subordine, in caso di accertamento della impossibilità di esecuzione del contratto, chiedeva la risoluzione dello stesso con istanza risarcitoria. Nessuno si costituiva per la società convenuta. La decisione del tribunale di Pavia[Torna su]
Ritenuto comprovato l'inadempimento della società appaltatrice alla totale esecuzione dei lavori commissionati, anche grazie alla prova testimoniale del direttore dei lavori, il Tribunale precisa che nel giudizio viene formulata domanda di esatto adempimento del contratto e solo in via subordinata quella di risoluzione. La domanda di esatto adempimento necessita per il suo accoglimento, non solo della prova dell'inadempimento, nel caso di specie, fornita, ma anche la individuazione della attività tutta da svolgere in virtù del contratto. I testi hanno confermato quali siano, in linea di massima, i lavori da eseguire in quanto pattuiti in contratto ed effettivamente non svolti. Pertanto, viene accolta la principale domanda con condanna della appaltatrice alla corretta esecuzione del contratto. Il General Contractor è stato condannato anche al pagamento dei danni subiti che possono essere connessi al solo ritardo nella esecuzione dei lavori ed ai relativi maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti ove vi fosse stata la pronta installazione dell'impianto fotovoltaico. Risoluzione per inadempimento art. 1453 c.c.[Torna su]
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Vico Acitillo n.160 - 80127 Napoli email:info@avvocatoaprea.it |
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