Data: 28/11/2023 07:00:00 - Autore: Claudia Moretti

Prestazioni sociosanitarie: cosa sono

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Le prestazioni socio-sanitarie sono tutti quegli interventi di cura ed assistenza che racchiudono insieme entrambe le componenti, quella sanitaria e quella sociale in un unicum inscindibile. Sono da tempo contemplati dal nostro ordinamento che, sebbene li disciplini minuziosamente sin dagli albori del Sistema Sanitario Nazionale, per arrivare ai più contemporanei LEA, alimentano da un decennio un animato contenzioso per la determinazione pratica di chi, di volta in volta, se ne debba assumere gli oneri economici tra Asl, Comuni e cittadini.

La definizione delle prestazioni è contenuta all'art. 3 septies D.lgs 502/92 e nella successiva sua specificazione - finalizzata a definire i comparti di spesa - contenuta nel DPCM 14 febbraio 2001, che individua e definisce la prestazione socio sanitaria tout court e distingue la predetta categoria così: "Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione".

Per poi distinguere la predetta macro categoria in tre sotto categorie, tra cui quella de qua:

"Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3- septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza".

Prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria a carico del SSN

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La formulazione, apparentemente esaustiva e chiara, ha subito nel tempo numerosi interventi chiarificatori giurisprudenziali che ne determinassero in concreto gli ambiti di applicazione. E ciò, ovviamente, per le importanti implicazioni economiche che ne conseguono: il riconoscimento della natura sociosanitaria ad alta integrazione sanitaria comporta l'esborso integrale delle rette di ricovero a carico del sistema sanitario nazionale e regionale (e per il tramite dei comparti di spesa alle singole Aziende sanitarie competenti), anziché pro quota (sanitaria/sociale) con l'intervento dell'utenza e dei Comuni su base ISEE.

L'accertamento giudiziale operato in concreto per la definizione della tipologia di prestazione sociosanitaria e dunque il relativo accollo dei costi di ricovero, consiste nella ricostruzione di fatto prima e di inquadramento giuridicopoi (a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle cartelle cliniche e diari infermieristici, certificazioni, lettere di dimissioni, ricoveri ospedalieri ecc…).

Ecco gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza, di merito e di legittimità, relativi alle prestazioni sociosanitarie su indicate. In primis, ne puntualizza la nozione, a parziale modifica di quanto in precedenza affermato, ed il carattere distintivo che consiste nell'inscindibilità della componente sanitaria da quella sociale, e la funzionalità e strumentalità della componente "sociale" rispetto al progetto di cura "sanitario", non altrimenti realizzabile e sostituibile attraverso le cure familiari rese a domicilio. Diversamente in precedenza, la Suprema Corte aveva affermato il criterio della "prevalenza" dell'una componente sull'altra, con le difficoltà applicative del caso (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 2038 del 28 gennaio 2023)

Come riconoscere le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria

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Nelle svariate e recenti pronunce di legittimità sono stati chiariti ulteriori aspetti che possano concorrere all'inquadramento in esame, che vede comunque al centro il soggetto e la sua patologia:

  • non rileva quale sia o sia stato il progetto terapeutico formalmente formulato dalle amministrazioni, ma quale è od era da ritenersi necessario in base alla patologia della persona;
  • non rileva l'inquadramento in un modulo di ricovero, piuttosto che in un altro, ma si ha riguardo alla patologia della persona;
  • non rileva neppure la tipologia di struttura che ha preso in cura il paziente, sia essa privata o pubblica, sia essa specifica o meno per determinate patologie, né che sia da annoverarsi in una categoria RSA, RSD o altre denominazioni, conta il trattamento reso e da rendersi per il caso in questione;
  • non rileva se la patologia della persona ricoverata sia curabile o cronica;
  • per "componente sanitaria" della prestazione va inteso quanto riportato nella normativa generale regolanti il Sistema Sanitario Nazionale, secondo le previsioni della L. N. 833 del 1978, art. 25 e del DPCM 8 agosto 1985, che definiscono "prestazioni curative" quelle consistenti nell'assitenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Con ciò intendendo anche i trattamenti farmacologici somministrati con continuità a soggetti con grave patologia cronica ospitati presso le strutture di ricovero. (sent. Corte di Cassazione 22776/2016 che enuncia i principi consolidati in materia socio-sanitaria, quali vero e proprio diritto vivente). Vale la pena riportare un esaustivo estratto di quanto su indicato contenuto nell'ordinanza della terza sez. della Corte di Cassazione n. 13714 del 18.5.2023: "…Invero, al fine dell'accertamento del suddetto discrimine, occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato, ma alle condizioni del malato. Non rileva, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero. Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi….".
  • Da ultimo, ma non per importanza, la durata delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria non può esser astrattamente limitata da disposizioni regolamentari che non siano calate nella realtà del paziente. A tal proposito si è espressa la giurisprudenza amministrativa, ossia il CDS con sent. 1858 del 21 Marzo 2019, chiamato a decidere proprio su questo passaggio. Il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità a tempo dei LEA socio-sanitari residenziali, e l'impossibilità di prestabilire, con automatismi e forfettarizzazioni, la durata dei programmi terapeutici che si esplichino in un arco temporale che sfocia nella lungoassistenza. Di nuovo, dipende dal malato e dalla malattia, dalle prestazioni inscindibilmente connesse integrate funzionali agli scopi di salvaguardia della salute.
Avv. Claudia Moretti


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