Data: 26/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.1420, i soggetti che possono far valere contributi sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS sia presso la gestione ENPALS hanno diritto a conseguire le prestazioni pensionistiche loro spettanti previa totalizzazione dei contributi versati presso ambedue gli Enti previdenziali in oggetto. Le modalit� attuative di siffatta disposizione, unitamente alle istruzioni per l'individuazione dell'Istituto competente a decidere le domande dirette a ottenere le prestazioni, sono state fornite con la successiva Convenzione INPS-ENPALS del 03/12/1973 e con la circolare n.713Prs.-n. 4871 C. e V.-n.7870 O.-n.54 I.B./85 del 16/04/1974. Peraltro, sono state riscontrate incertezze applicative relativamente a casi di lavoratori che risultano titolari di contribuzione presso tre differenti gestioni previdenziali: la gestione ENPALS, il Fondo Lavoratori Dipendenti dell'INPS, nonch� le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Istituto stesso. Si ritiene opportuno, di conseguenza, in accordo con l'Ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, fornire taluni chiarimenti in ordine alla gestione delle domande di prestazione pensionistica dei soggetti sopra indicati. Inps, Messaggio 1.6.2007 n� 14371
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