"In merito alla partecipazione nel procedimento dell'incolpato, la norma rilevante è costituita dall' art. 59 comma 1 lett. d) n. 3 della legge 247/2012 (richiamata dall' art. 21 comma 2 lett c del Reg. CNF 2/2014) secondo cui è da considerarsi assente l'incolpato la cui mancata comparizione non dipenda da legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire. Ne consegue che il rinvio che garantisce il diritto dell'incolpato a partecipare al procedimento dev'essere accordato solo allorquando emerga la impossibilità assoluta a presenziare all'udienza da intendersi in senso fisico o comunque in modo dignitoso ed attivo". Questo quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 197/2023 (sotto allegata) pubblicata sul sito istituzionale del Codice deontologico.
Nel caso di specie, l'incolpato aveva richiesto il rinvio dell'udienza in forza di un certificato medico da cui risultava affetto da bronchite con 6 giorni di prognosi).
Per il CNF, l’istanza di rinvio dell’udienza, motivata con il legittimo impedimento a parteciparvi dell'incolpato, non può essere accolta.
"Dal momento che l’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato, deve osservarsi che il certificato medico allegato alla richiesta, così come formulato, non è idoneo a dimostrare una impossibilità effettiva ed assoluta del ricorrente alla partecipazione all’udienza" conclude il Consiglio rigettando nel merito il ricorso.