|
Data: 24/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Con riguardo alla controversia vertente (come nel caso di specie), sulla pretesa illegittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale volta alla costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata l'autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti in fieri, sia per l'evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell'ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici (cfr. TAR Lazio, sez. I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell'11 febbraio 2006; id., n. 1680 dell'11 marzo 2001). Tar lazio, Sezione I, Sentenza 24.5.2007, n. 4784 |
|