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Data: 21/12/2023 08:00:00 - Autore: Claudio CapozzaLa direttiva MID
C'� da precisare, innanzitutto, che la direttiva MID (Measuring Instruments Directive - direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.3.2004 relativa agli strumenti di misura, recepita con Dlgs. n. 22/2007) ha avuto effetti ablativi sulla disciplina interna, ovvero ha abrogato il T.U. 23.08.1890, n. 7088, ma non completamente: solo le disposizioni del T.U. incompatibili con la stessa. Leggi in merito Metrologia legale: cos'� e a cosa serve Per chiarezza, i citati artt. 11 e 12 del T.U. rimangono tuttora vigenti: con la precisazione che quest'ultimo, con l'avvento della MID ha modificato la verifica prima con quello dell'"accertamento della Conformit� CE" ai requisiti previsti dalla direttiva, a seguito del quale viene apposta la marcatura CE e quella supplementare M (la M sta per Metrologica).
Ai fini della conformit�, la direttiva prevede che gli strumenti posseggano i requisiti essenziali, comuni a tutti gli strumenti di misura � Allegato I - e quelli specifici per ciascuna delle 10 categorie di strumenti di misura: quelli descritti negli allegati da MI-001 sino a MI-010. Requisiti essenziali degli strumenti di misuraCon riferimento all'Allegato I - requisiti essenziali � particolare rilievo hanno i seguenti punti:
Nella pratica comune, alcuni distributori, in occasione del cambio del contatore elettrico, sono usi utilizzare una speciale sonda che viene piazzata dinnanzi alla finestrella trasparente posta in alto a dx del contatore, allo scopo di "inizializzare" il nuovo contatore: questo � almeno ci� che dichiarano. Poich� � un'azione non certo semplice, il legislatore ha correttamente previsto che la suddetta procedura sia descritta nel manuale di istruzioni dello strumento. L'assenza della descrizione della suddetta procedura, se non la mancanza dello stesso manuale, determina l'insorgenza di una condizione di improcedibilit� all'operazione di sostituzione del contatore: anzi ai sensi del D.Lgs. 19.5.2016, n. 84, art. 20, sub ff, la mancanza della precitata procedura integra l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 500 euro e non superiore nel massimo a euro 1.500. Attenzione, se vi doveste trovare nella situazione suaccennata, fate mettere a verbale che la sostituzione non � avvenuta per mancanza delle ISTRUZIONI relative alla INSTALLAZIONE - quindi per loro colpa - altrimenti scrivono che la responsabilit� � vostra; attenzione poi che, se l'operatore comunque redige un rapporto che non riflette il reale accadimento dei fatti, quindi pretendendo la firma su un rapporto falso, apponete nella parte della �Firma� la seguente frase: �Per sola accettazione�: siete voi i padroni del Verbale: non loro! Altrimenti chiamate il 112: faranno loro il verbale.
Cav. Claudio Capozza |
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