Data: 31/12/2023 07:00:00 - Autore: Claudio Capozza


Risultato della misurazione

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In Metrologia legale l'attivit� primaria di uno strumento di misurazione � quella di determinare quantitativamente la grandezza fisica che si sta misurando.

Se si comanda la consegna di 10 litri di carburante devo leggere 10 L sul visualizzatore dei "volumi" del distributore con il quale sono stati erogati: 10 L costituisce il risultato della misurazione.

Se si comanda la consegna di 2 kg di pane devo leggere 2kg sul visualizzatore della bilancia utilizzata per determinare il peso del pane acquistato: 2 kg costituisce il risultato della misurazione.

I due esempi citati forniscono lo spunto per diverse riflessioni:

La vendita del carburante � avvenuta "a volume", apprezzato attraverso un complesso di misurazione comunemente identificato come "distributore", ed il risultato � stato espresso come multiplo dell'unit� di misura dei volumi che � il Litro il cui simbolo � L.

La vendita del pane � avvenuta "a peso", apprezzato attraverso uno strumento per pesare identificato come "bilancia", ed il risultato � stato espresso come multiplo dell'unit� di misura della massa che � il chilogrammo il cui simbolo � kg.

L'importante elemento comune ai due esempi � che la misurazione � avvenuta in presenza del venditore e dell'acquirente: in tal caso si dice che la misura � stata accertata in contraddittorio tra le parti.

Cosa prevede la direttiva MID

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A tal riguardo il legislatore della MID ha fissato, nella sezione dei requisiti essenziali, un fondamentale principio cos� declinato al p.to 10.5 dell'Allegato I della MID:

"A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilit�, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore � il risultato della misurazione che costituisce la base su cui � calcolato il prezzo da corrispondere".

Criticit� nella "gestione" del dato di misura

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� bene pertanto osservare come la disposizione operi in relazione alla valenza del dato metrologico destinato a far fede tra le parti: esso � esclusivamente quello dedotto per lettura del visualizzatore dello strumento di misura, non certo quello teletrasmesso ad un sistema informatico remoto.

Pertanto i dati di consumo, non rilevati per "lettura del visualizzatore" e riportati nelle bollette relative al consumo dell'energia � elettrica o gas -, non sono dedotti nella modalit� prevista dalla direttiva MID; nelle bollette, sotto la voce "costo della materia prima", viene appostato il dato di consumo "tramesso" a remoto dal contatore inserito in un vero e proprio "sistema di misurazione" in ci� negligendo la citata disposizione di cui al gi� richiamato p.to 10.5 dei requisiti essenziali di cui allegato I della MID stessa.

Ci� non solo integra una vera e propria violazione sanzionata in via amministrativa dal D.Lgs. 19.5.2016, n. 84, ma riverbera i suoi effetti anche sull'affidabilit� del dato di misura del consumo stante il carattere di antigiuridicit� del modo col quale � stato dedotto. In concreto: il dato non � quello letto in ossequio al principio del contraddittorio, ma quello teletrasmesso.


Cav. Claudio Capozza


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