L'avvocato che intenda impugnare in Cassazione la decisione del Consiglio Nazionale Forense può sottoscrivere personalmente il ricorso anche se non abilitato alle giurisdizioni superiori. Lo hanno affermato le sezioni unite civili della S.C. con ordinanza n. 35130/2023.
Nella vicenda, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato avverso la deliberazione del Consiglio che rigettava la domanda d'iscrizione nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio.
Le SS.UU., pur dichiarando il ricorso inammissibile, preliminarmente rilevano che "l'avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori (purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall'esercizio della professione), in base all'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense - oltre al pubblico ministero - 'gli interessati', nonché agli artt. 66, terzo comma - che abilita a sottoscrivere il ricorso il 'ricorrente', - e 67, terzo comma - secondo cui l'interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ. (S.U. n. 6765, 05/05/2003, Rv. 562605 - 01)".