Data: 23/12/2023 09:00:00 - Autore: Antonio Andrisano


Interessante sentenza del Tribunale Penale di Brindisi che torna ad occuparsi della questione relativa alla eventuale configurabilit� della responsabilit� penale in capo al proprietario di abitazione per aver concesso la stessa in locazione a persona esercente il meretricio.

Il Tribunale Penale di Brindisi con sentenza n. 1899/2023 (sotto allegata), depositata il 20.12.2023, (GU dott. Adriano Zullo) ha assolto con la formula "il fatto non sussiste" un imputato di favoreggiamento della prostituzione per aver concesso in locazione due unit� abitative di sua propriet� a persone che esercitavano l'attivit� di prostituzione.

Si tratta, in particolare, del delitto previsto dall'art. 3 n. 2 della L. 20 febbraio 1958 n. 75 che punisce "chiunque avendo la propriet� o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione".

Nel corso del processo la difesa ha sostenuto e provato che l'imputato non fosse a conoscenza dell'attivit� esercitata e che, comunque ed indipendentemente dalla conoscenza, l'uomo non dovesse e non potesse rispondere penalmente per il sol fatto della locazione e della eventuale consapevolezza dell'attivit� di meretricio essendosi limitato alla concessione in locazione dell'immobile.

L'imputato ha sostenuto ed, evidentemente, dimostrato di non aver agevolato il "business" ed il Tribunale di Brindisi lo ha, pertanto, ritenuto esente da responsabilit� penale e cos� mandato assolto.

L'imputato, infatti, non aveva posto in essere alcuna prestazione accessoria rispetto alla locazione al fine di agevolare concretamente l'attivit� di prostituzione come, ad esempio, il reperimento di clienti o le inserzioni pubblicitarie.

Il contratto di locazione riguarda, infatti, la persona e le sue esigenze abitative e non invece l'attivit� di prostituzione pur finendo, seppur indirettamente, per agevolarla.

Tale rapporto indiretto non pu� essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra la condotta dell'agente e l'evento di favoreggiamento perch� l'evento del reato non � la prostituzione stessa ma l'aiuto alla prostituzione che implica un concreto ed effettivo ausilio dell'agente per il meretricio (Cass. pen n. 3316/13 n. 28754/13 e 7338/14 III sez. Pen).

Ed infatti come ha rilevato giustamente il Tribunale di Brindisi, anche alla luce degli insegnamenti condivisibili del Supremo Collegio (Cass. Pen. Sez. 3 sentenza 8600 del 19/05/1999), "per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei numeri 1 e 2 dell'art. 3 della L. 20 febbraio 1958 n. 75 � necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralit� di persone esercenti il meretricio. Il reato di chi, avendo la propriet� e l'amministrazione di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore conceda in locazione l'immobile ad una sola donna, pur essendo consapevole che la locataria � una prostituta, e che eserciter� nella casa locata autonomamente e per conto proprio".

Ed ancora, sempre il GU presso il Tribunale Penale di Brindisi, rileva che "non integra il reato di locazione di immobile al fine dell'esercizio di una casa di prostituzione concedere in locazione un appartamento all'interno del quale, sebbene con frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in quanto, per integrare il concetto di casa di prostituzione � necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di pi� persone negli stessi locali ed, all'interno dello stesso locale, l'esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione".

La condotta del locatore che cede l'immobile ad un regolare prezzo di mercato non si concretizza in un aiuto alla prostituzione risolvendosi, invece, nella mera conclusione del contratto con una persona che realizza e soddisfa il proprio diritto di abitazione: la condotta del locatore non pu� subire conseguenze penali.

Alla luce di tali osservazioni e valutazioni il Tribunale di Brindisi ha ritenuto di pervenire ad una decisione assolutoria.


Avv. Antonio Andrisano

Cassazionista del Foro di Brindisi


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