Data: 01/01/2024 06:00:00 - Autore: Silvia Pascucci

Neonato danneggiato da errata prestazione sanitaria: il caso

La drammatica vicenda in esame vede protagonista un neonato che, durante l'esecuzione del parto cesareo della gestante, � stato danneggiato dalla condotta imperita e negligente dei medici che avevano eseguito l'intervento.

Rispetto ai fatti sopra narrati, il Giudice di prime cure, adito dalla parte lesa, aveva accertato la responsabilit� dei sanitari rispetto ai danni permanenti prodotti all'integrit� psico-fisica del bambino.

La decisione emessa dal Tribunale di Napoli veniva poi impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli la quale, con sentenza 6 ottobre 2023, n. 4232 (sotto allegata), ha sostanzialmente confermato gli esiti cui era giunto il Giudice di prime cure.

Prima di passare all'esame del parametro utilizzato dalla Corte distrettuale per quantificare il danno da risarcire al neonato per lesione permanente della sua capacit� lavorativa, di seguito si rappresenta il percorso argomentativo seguito dal Giudice in punto di nesso causale.

Rispetto all'accertamento della causalit� tra la condotta dei medici e l'evento lesivo, la Corte d'Appello ha confermato la ricostruzione compiuta dal Giudice di prime cure, affermando che "secondo il criterio del pi� probabile che non, sussiste il nesso di causalit� materiale tra l'inadeguata assistenza sanitaria prestata alla gestante e l'insorgenza della patologia (..) da cui risulta affetto (il neonato)". In ordine a tale aspetto, la Corte ha ritenuto che "resta, pertanto, assorbita ogni valutazione in ordine alla questione afferente al nesso di causalit� giuridica ed alla necessit�, in ipotesi di concorso tra causa umana imputabile e causa naturale concorrente, di ridurre il risarcimento in rapporto all'incidenza causale della prima".

Danno da perdita della capacit� lavorativa del neonato

Rispetto alla quantificazione del danno da perdita della capacit� di svolgere un'attivit� lavorativa, la Corte ha ripercorso i fatti cos� come narrati dal Giudice di primo grado, il quale aveva gi� chiarito che, nel caso di specie veniva in rilievo la condizione di un soggetto che "ha dovuto convivere con il proprio "handicap" fin dai primi momenti della sua vita e descritto come "vigile" e "partecipe all'ambiente". Se da un lato vi � stato "un sostanziale annullamento del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni realizzative della persona" dall'altro egli deve ritenersi dotato di sufficiente capacit� percettiva degli stimoli esterni e dell'ambiente che lo circonda, al punto da provare sofferenza (intesaempiricamente) per la propria condizione che lo accompagner� per tutta la sua esistenza, da ritenersi completamente stravolta e pregiudicata senza alcuna possibilit� di affermarsi autonomamente nei rapporti con i terzi e nell'attivit� professionale".

Posto tale drammatico quadro, la Corte territoriale ha proseguito il proprio esame indagando sugli strumenti offerti dall'ordinamento per consentire al giudice di quantificare il danno patito dalla vittima di una siffatta condotta, ripercorrendo la giurisprudenza formatasi sul punto ed evidenziando che "(..) nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidit� permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacit� lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice pu� procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno (�) pu� avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorch� possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepir� un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio".

La Corte ha quindi applicato tale interpretazione al caso di specie, rappresentando che, rispetto alle inequivoche risultanze peritali condotte nell'ambito del contenzioso insorto "la prova del danno in esame non � nemmeno qualificabile come presuntiva, atteso che la perdita futura che il soggetto verr� a subire, per le menomazioni conseguenti all'evento lesivo, risulta certa. Con riguardo alle critiche riferite al criterio di liquidazione, si deve osservare che, trattandosi di un soggetto che ha subito la descritta lesione alla nascita e che, quindi, non svolgeva alcuna attivit� lavorativa al momento del danno, non vi siano parametri certi (il reddito percepito) cui potersi riferire. Posto, quindi, che, quella in esame, � una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale (gi� utilizzato dal Giudice di prime cure) non si rivela erroneo". Nel consegue dunque che "il danno da definitiva e totale perdita della capacit� di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non � mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacit� di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e pu� essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametrodi riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale".


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